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01.12.1997 - tributi

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – POSSIBILE INCOMPATIBILITA’ CON LA DIRETTIVA COMUNITARIA – ISTANZA DI RIMBORSO

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – POSSIBILE INCOMPATIBILITA’ CON LA DIRETTIVA COMUNITARIA – ISTANZA DI RIMBORSO IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE – POSSIBILE INCOMPATIBILITA’ CON LA DIRETTIVA COMUNITARIA – ISTANZA DI RIMBORSO
La Corte di Giustizia dell’Unione europea dovrà pronunciarsi sulla compatibilità dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, introdotta con D.L. 394/92, con la direttiva comunitaria n. 69/335/Cee.
In base alla sopracitata direttiva, infatti, il conferimento di capitale in società non può essere tassato oltre il limite massimo dell’uno per cento del capitale conferito.
Il legislatore italiano, con la tassazione a titolo di imposta di registro nella misura dell’uno per cento del capitale conferito, ha completamente assorbito il limite comunitario e, pertanto, non sarebbe ammissibile nell’ordinamento nazionale un’altra imposta indiretta che colpisca il capitale conferito.
Oggi, infatti, il capitale conferito viene tassato una prima volta al momento del conferimento, a titolo di imposta di registro nella misura dell’uno per cento, e successivamente, nella misura dello 0,75% previsto dall’imposta sul patrimonio netto. La tassazione complessiva del capitale conferito è, pertanto, di gran lunga superiore alla misura massima stabilita dalla direttiva comunitaria.
Il dubbio di “equivalenza economica” e quindi di incompatibilità fra l’imposta patrimoniale del 7,5 per mille e quella di registro pagata sul conferimento di capitale nella società, sul quale la Corte dovrà pronunciarsi, è stato sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l’ordinanza 18/10/96.
Nell’attesa della pronuncia della Corte europea può essere opportuno presentare un’istanza di rimborso (secondo il facsimile allegato) al fine di interrompere la prescrizione prevista dall’art. 38 del D.P.R. 602/73 (18 mesi).
Nell’istanza è consigliabile indicare tutti i versamenti effettuati dall’istituzione dell’imposta patrimoniale (esercizio 1992).
Con tutta probabilità decorreranno infruttuosamente i 90 giorni del c.d. silenzio rifiuto. Successivamente, nel termine di 10 anni, se lo si riterrà opportuno, potrà essere presentato ricorso avanti alla competente Commissione tributaria provinciale.
Raccomandata R.R.                                                                         (Bollo L.20.000)

Spett.le Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
Via Marsala, 29 – 25100 – Brescia

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………. il …………………………………………
codice fiscale …………………………………………………………………………………
quale legale rappresentante della ………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………. n. ………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………………………

premesso

di aver effettuato i seguenti versamenti al Concessionario per la riscossione di Brescia a titolo di imposta sul patrimonio:

anno di riferimento    data di versamento   importo in lire
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
            Totale            

considerato

che tale imposta è da ritenere illegittima perché in contrasto con la Direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 69/335/CEE del 17/7/69, riguardante le imposte indirette sulla raccolta di capitali, che vieta agli Stati membri di applicare qualsiasi altra imposta sui capitali raccolti oltre all’imposta sui conferimenti (nella misura massima dell’1%);
che l’imposta sul patrimonio netto di cui al D.L. 30/9/92, n. 394, convertito nella legge 25/11/92, n. 461, altro non è che un’ulteriore imposta sui conferimenti percepita annualmente;
chiede

a codesta spettabile Direzione il rimborso della complessiva somma di lire ………………………………. versata a titolo di imposta sul patrimonio netto, oltre agli interessi maturati e maturandi, in quanto trattasi di imposta non dovuta.

Con osservanza.

…………………. li …………………………….

                                                                                                ………………………………………
Allegati: fotocopia n° ………… quietanze di versamento.


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