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01.11.1997 - urbanistica

INAIL: A) RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI DEL CALCOLO RATA ANTICIPO 1998 B) COMUNICAZIONE TASSI PREMIOC) D.M. 7 MAGGIO 1997 E D.M. 6 AGOSTO 1997 ‘NORMA PREMIALE’ IN FAVORE DELLE IMPRESE EDILI

INAIL: A) RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI DEL CALCOLO RATA ANTICIPO 1998 INAIL: A) RETRIBUZIONI PRESUNTE AI FINI DEL CALCOLO RATA ANTICIPO 1998
B) COMUNICAZIONE TASSI PREMIO
C) D.M. 7 MAGGIO 1997 E D.M. 6 AGOSTO 1997 “NORMA PREMIALE” IN FAVORE DELLE IMPRESE EDILI
A) Retribuzioni presunte ai fini del calcolo rata anticipo 1998
Le modalità per la procedura di autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL prevedono che il pagamento della rata premio anticipata venga effettuato determinando l’importo delle retribuzioni presunte in misura pari a quelle effettive denunciate per l’anno precedente.
Pertanto per l’anno 1998 le retribuzioni presunte cui fare riferimento per il versamento dell’anticipo sono quelle denunciate per l’anno 1997. Peraltro le disposizioni in parola stabiliscono che, qualora il datore di lavoro preveda di erogare nell’anno cui si riferisce il pagamento anticipato retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, deve inviare motivata comunicazione all’INAIL.
Con Decreto Ministeriale 3 dicembre 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell’1/12/1996), è stato fissato al 20 febbraio di ogni anno il termine per l’inoltro della comunicazione in parola.
Quindi, entro il 20 febbraio 1998 i datori di lavoro che prevedono di corrispondere nel corso del 1998 retribuzioni inferiori a quelle erogate nell’anno 1997, dovranno inviare apposita e motivata comunicazione alla sede INAIL competente. Nel sottolineare che trattasi di invio di semplice comunicazione si ribadisce che la stessa deve essere comprovante le ragioni della previsione aziendale circa la riduzione delle retribuzioni per il prossimo anno.
Le situazioni che comportano la riduzione in parola possono verificarsi, ad esempio, in relazione alla previsione oggettiva di riduzione del numero dei lavoratori occupati che abbia a concretizzarsi nel corso del 1998 ovvero in relazione ad analoga previsione di contrazione dell’attività lavorativa con ricorso all’intervento della C.I.G. ed in generale relativamente a tutte quelle cause che possono determinare una riduzione delle retribuzioni che saranno corrisposte nel 1998.
E’ opportuno che la comunicazione di cui trattasi sia presentata a mezzo di raccomandata A/R da spedire entro il termine anzidetto.
Va infine sottolineato che l’INAIL può disporre controlli circa la congruità delle riduzioni in parola operate dai datori di lavoro e se del caso richiedere un adeguamento del premio versato. Infatti il settimo comma dell’art.28 del T.U. 30.6.1965 n.1124, nel nuovo testo modificato dal decreto ministeriale 13 dicembre 1989, dispone: “se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo, l’Istituto assicuratore accerta che l’ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quelle delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l’Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un’ulteriore quota di premio o contributo”.
B) Comunicazione Tassi premio anno 1998
L’INAIL, entro il mese di dicembre, invierà alle aziende il modulo 20 SM recante la comunicazione del tasso di premio applicato e degli elementi considerati per la sua determinazione.
Tale comunicazione, come è noto, può prevedere sia una diminuzione dell’aliquota di premio che un aumento della stessa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, avverso la notifica dell’Istituto il datore di lavoro potrà proporre alternativamente opposizione alla locale sede INAIL oppure ricorso. Tali impugnative vanno inoltrate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione INAIL di cui si parla.
C) D.M. 7 maggio 1997 e D.M. 6 agosto “Norma premiale” in favore delle imprese edili. Riduzione del 10% del premio INAIL dal 1.1.97.
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propri decreti del 7 maggio 1997 e del 6 agosto 1997, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un biennio ed in via sperimentale, è concessa la riduzione del 10% del premio INAIL in favore delle imprese edili individuate fra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al n. 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (Codice Ateneo 1991) predisposto dall’ISTAT.
La riduzione in parola è concessa alle imprese che aderiscono agli organismi paritetici previsti dall’art.20 del D.Lvo 626/94 (Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni e l’igiene e l’ambiente di lavoro per le imprese iscritte alla CAPE di Brescia),  che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allo stesso decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, alle scadenze ivi fissate, e che siano in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente l’anno di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione in parola è concessa a tutte le imprese, indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell’art. 20 del decreto ministeriale 18 giugno 1988.  Per le imprese con meno di sedici addetti, è cumulabile con la riduzione del cinque per cento prevista con il decreto ministeriale 18 marzo 1996.
Per l’applicazione pratica del beneficio in parola le imprese dovranno attenersi alle modalità operative che verranno impartite dall’INAIL.
Nel significare che la “norma premiale” spiegherà i propri effetti a partire degli adempimenti della autoliquidazione 1997/1998 si fa riserva di fornire tempestivamente le istruzioni che l’INAIL diramerà.


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