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01.12.1997 - tributi

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI PER IL 1998

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI PER IL 1998 PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI PER IL 1998
Agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero sugli immobili residenziali

La legge collegata alla finanziaria 1998, L. 27/12/97, n. 449, contiene agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero degli immobili residenziali. Le disposizioni, di particolare interesse per il settore, sono operative a partire dal 1° gennaio 1998.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’art.1 della legge prevede incentivi fiscali per l’effettuazione di interventi di recupero sugli immobili residenziali, anche rurali, di qualsiasi categoria catastale (anche case di lusso) e sulle relative pertinenze.
L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF (fino alla concorrenza del suo ammontare), il 41% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero, sino ad un importo massimo di 150 milioni di lire annui.
Periodo di riferimento
I benefici fiscali previsti dall’art.1 della legge si applicano con riferimento alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° GENNAIO 1998 e in quello successivo (in pratica rientrano nell’agevolazione tutte le spese sostenute e fatturate nel biennio 1998-1999).

Manutenzione straordinaria – agevolazione per l’edilizia residenziale pubblica

La legge di accompagnamento alla finanziaria 1998 ha introdotto, a regime, la riduzione al 10% dell’aliquota IVA prevista per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (art,31, lett. b, L. n.457/78) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (case IACP, di proprietà del comune e altri enti pubblici).
A partire dal 1/1/98, non essendo stata prorogata l’agevolazione di cui al D.L. 31/12/96, n. 669, gli interventi di manutenzione straordinaria diversi da quelli sopraddetti, saranno soggetti all’aliquota ordinaria del 20%.

Contratti di locazione – obbligo di registrazione

La legge collegata alla finanziaria ’98 ha introdotto l’obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
I contratti di locazione di immobili, dopo il versamento dell’imposta dovuta, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale).
Ammontare dell’imposta
Per i fabbricati e terreni non agricoli l’imposta dovuta è pari al 2% del canone annuo, con un minimo di lire 100.000.
Lo stesso importo di lire 100.000 sarà dovuto per i contratti soggetti ad IVA.
Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali.
Riduzioni
Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l’imposta di registro commisurata all’intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dall’imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Modalità di pagamento dell’imposta
Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e affitto di beni immobili le parti contraenti devono calcolare l’imposta dovuta e versarla in banca, presso il concessionario (usando il modulo di versamento F23), o alla posta (usando il bollettino 32). I versamenti vanno arrotondati alle 10.000 lire superiori per frazioni da 5.001 a 9.999 lire, oppure alle 10.000 lire inferiori per frazioni da 1 a 5.000 lire.
La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 20 giorni dalla data del contratto all’Ufficio del Registro (o, dove questo è stato istituito, all’Ufficio delle Entrate) insieme alla richiesta di registrazione compilata sull’apposito stampato in distribuzione presso l’Ufficio. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l’imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l’attestato dell’avvenuto versamento al competente Ufficio del Registro.
Per i contratti già registrati il pagamento dell’imposta relativa alle annualità future sarà eseguita con le stesse modalità.
Contratti di valore inferiore a 2,5 milioni
Per i contratti di locazione precedentemente non registrati, in quanto di ammontare annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso.
Ad esempio, per un contratto che viene in scadenza al 30 aprile ’98, la registrazione deve essere richiesta entro il 20 maggio successivo.
Risoluzione anticipata del contratto
Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Per tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili l’imposta di registro non può essere inferiore alla misura di lire 100.000.
Per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, l’imposta si paga nella misura fissa di lire 100.000.

Soppressione dei servizi di cassa degli uffici IVA e del Registro

Dal 1° gennaio 1998 i versamenti che prima venivano effettuati presso le casse degli uffici IVA e del Registro devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) o presso gli uffici postali.
Imposte
Il nuovo sistema di pagamento riguarda tutte le imposte e le altre somme che in precedenza si pagavano agli sportelli degli uffici del Registro e IVA, e in particolare:
· le imposte di registro, di successione e donazione
· le imposte dovute per accertamenti degli uffici IVA e del Registro
· le relative sanzioni
· tutte le somme e le sanzioni richieste da enti ed uffici diversi da quelli finanziari.

Mutui prima casa – detrazione interessi

A partire dal 1° gennaio 1998 è possibile detrarre dall’IRPEF lorda gli interessi passivi relativi a mutui stipulati per la costruzione della prima casa.
L’art.3 del collegato alla Finanziaria prevede, infatti, che si potrà detrarre un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ossia quella dove il contribuente dimora abitualmente.
Restano invariate le precedenti agevolazioni relative alla detraibilità degli interessi passivi su mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.


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