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01.12.2000 - economia

LOCAZIONI DI IMMOBILI – RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO

LOCAZIONI DI IMMOBILI – RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO LOCAZIONI DI IMMOBILI – RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO
(Corte Costituzionale, Sent. 9/11/00, n.482)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nella legge sulle locazioni relativa al rilascio degli immobili adibiti a uso locativo, nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell’esecuzione stabilito per legge o di quello fissato giudizialmente (art. 6 comma 6, legge n. 431/1998).
Il legislatore ha voluto introdurre una limitazione al risarcimento del danno da ritardato rilascio dell’immobile, determinandolo in una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione automatica degli aggiornamenti annuali in base all’indice ISTAT e con l’ulteriore maggiorazione del venti per cento sull’importo aggiornato.
Secondo la Corte Costituzionale, la predeterminazione forfetaria del maggior danno contrasta con il canone della ragionevolezza, là dove estende i suoi effetti al periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione o di quello giudizialmente fissato per l’esecuzione, prolungando l’esenzione fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
Mentre la predeterminazione legale del danno risulta una misura coerente alla sospensione per legge dell’esecuzione, non altrettanto può ritenersi nelle ipotesi in cui essa sia svincolata da un termine di esecuzione legislativamente o giudizialmente fissato.
L’incongruenza del sistema che disciplina gli obblighi risarcitori al di fuori del controllo giudiziale è evidente in quanto si può verificare la mancata coincidenza tra la scadenza del termine di rilascio ed il momento dell’effettiva riconsegna dell’immobile, che può avvenire anche dopo un periodo di tempo considerevole.
La Corte costituzionale ha quindi affermato che nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione legale ovvero di quello fissato dal giudice e fino all’effettivo rilascio, non vi è motivo per cui non debba operare il regime ordinario, che regola il risarcimento del maggior danno secondo la disciplina civilistica (art. 1591 c.c.) e che ne rimette al giudice la determinazione sulla base degli elementi probatori che il locatore sarà in grado di offrire secondo le regole ordinarie.


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