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04.12.2003 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – NON PUÒ ESSERE ESCLUSA UN’OFFERTA A CAUSA DELLA MANCATA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI

APPALTI PUBBLICI – NON PUO’ ESSERE ESCLUSA UN’OFFERTA A CAUSA DELLA MANCATA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI APPALTI PUBBLICI – NON PUO’ ESSERE ESCLUSA UN’OFFERTA A CAUSA DELLA MANCATA INDICAZIONE IN LETTERE DEI PREZZI UNITARI
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/11/2003, n. 7134)

La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave della  eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica  di applicazione della percentuale di ribasso.
Deve quindi farsi applicazione di noti  principi giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie,  commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e,  ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).

Fatto
Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta della ditta Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa Pellé l’appalto di lavori di sistemazione stradale.
La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.
Con l’appello la ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.
Il Comune di Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l’esame della domanda di sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti,  tratteneva la causa per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

    DIRITTO
L’appello è fondato.
L’offerta, la cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L’avviso, fatto proprio dalla sentenza di primo grado,  non può essere condiviso alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.
Merita di essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).
Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso.
La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave della  eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica  di applicazione della percentuale di ribasso.
Deve quindi farsi applicazione di noti  principi giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie,  commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e,  ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso primo grado;
dispone la compensazione delle spese;


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