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24.10.2007 - ambiente

A) RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – NUOVO MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DALL’ARPA LOMBARDIA. . B) RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

A) RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – NUOVO MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DALL’ARPA LOMBARDIA

B) RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Alla luce delle recenti modifiche normative in tema di riutilizzo di materiali derivanti da attività di recupero, si ritiene utile fornire un quadro riepilogativo degli adempimenti richiesti dal nuovo Codice ambientale (D.Lgs. n.152/2006).
Si segnala, inoltre, che ARPA Lombardia ha elaborato un nuovo modello relativo alla presentazione delle richieste di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
A) RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – NUOVO MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DALL’ARPA LOMBARDIA

Ai sensi della vigente normativa ambientale, le terre e rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo nell’area di cantiere ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione.
Qualora terre e rocce da scavo siano destinate all’effettivo riutilizzo al di fuori dell’area di cantiere ove si è effettuato lo scavo, per reinterri, riempimenti e rilevati, tali materiali non sono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia solo nel caso in cui siano riutilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente (ad es. comune), previo parere dell’ARPA.
Al fine di uniformare i comportamenti dei dipartimenti provinciali e di semplificare, per quanto possibile e compatibilmente con la normativa vigente, le procedure cui le imprese debbono attenersi, ARPA Lombardia ha elaborato una specifica modulistica per la presentazione delle richieste di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
Unitamente al nuovo modello sono stati forniti alcuni indirizzi sull’attuazione dell’art. 186 del Codice ambientale, in particolare per quanto attiene le modalità di campionamento ed analisi del materiale scavato di cui si chiede l’autorizzazione al riutilizzo.
La nuova modulistica (disponibile sul sito del Collegio – www.ancebrescia.it) sostituisce quella pubblicata sul numero 11/2006 del Notiziario del Collegio.
L’allegato “A” è il modello da presentare per richiedere il parere per la produzione, utilizzo, destinazione a terzi, deposito momentaneo delle terre e rocce da scavo non inquinate provenienti da scavi.

Riassumendo
1. Le terre e rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo nell’area di cantiere ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione.
2. La gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere ove si è effettuato lo scavo, per reinterri, riempimenti, rilevati o macinati è soggetta alla presentazione dell’allegato “A” agli Enti competenti (ARPA e Comune).

Le terre e rocce da scavo possono essere destinate anche a:

a. differenti cicli di produzioni industriali;
b. riempimento di cave coltivate;
c. ricollocazione in altro sito;

nell’ambito dei pareri degli Enti sopra richiamati.

Nel caso in cui sia impossibile l’immediato riutilizzo del materiale di scavo dovrà essere indicato il sito di deposito del materiale. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell’interessato.
B) RECUPERO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Materiali inerti da demolizione e costruzione
I materiali provenienti da demolizioni sono indicati dalla vigente normativa come rifiuti e pertanto vanno gestiti come tali. Non possono perciò essere utilizzati direttamente per impieghi edili.
Le norme che individuano i rifiuti non pericolosi e che fissano, per ciascuno di essi, le condizioni per poterli recuperare con procedure semplificate sono individuate negli articoli 214 e seguenti del nuovo Codice ambientale (D.Lgs. 152/06) e nel DM 5/2/98, come modificato dal DM 5/4/06, n.186.
L’ottenimento di tali materie prime seconde per l’edilizia (MPS) avviene, da parte delle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione al recupero, mediante fasi meccaniche di macinazione, vagliatura e selezione granulometrica attraverso le quali, alla fine del processo, si producono materiali inerti adatti all’utilizzo nel processo edile.
Per l’utilizzo dei materiali inerti per riempimenti, rilevati e quant’altro che comporta il deposito sul suolo, è necessario ottenere un’autorizzazione preventiva da richiedere agli Enti e che, normalmente in Lombardia, richiede 90 giorni per diventare operativa. E’ inoltre indispensabile che il materiale superi favorevolmente alcune analisi chimiche (test di cessione) previste dall’allegato 3 del D.M. 186/06.
Riassumendo
1. Finché i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione restano nel cantiere di produzione per un periodo non superiore a tre mesi non c’è da fare nulla;
2. i rifiuti da demolizione e costruzione non possono essere riutilizzati direttamente in cantiere senza avere subìto un trattamento di recupero in un centro autorizzato o con impianto mobile autorizzato;
3. possono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
4. possono essere inviati ad un impianto di recupero (il recupero è esente dalla tassa governativa – c.d. ecotassa – che invece grava per il conferimento in discarica). Da questi impianti si ottengono materie prime seconde (MPS) che sono escluse dalle normative dei rifiuti;
5. qualora il materiale inerte ottenuto da impianti di recupero sia utilizzato per rilevati, sottofondi stradali  o per recuperi ambientali (riempimento di ex cave, ecc.), è necessario farne comunicazione preventiva (90 giorni) all’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio di Milano.
Conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo
Il conglomerato bituminoso (fresato) proveniente dalla scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo è classificato come rifiuto e, come tale, può essere gestito nell’ambito del recupero dei rifiuti non pericolosi.

Riassumendo
1. Finché il fresato resta depositato all’interno del cantiere per un periodo non superiore a tre mesi non deve essere fatto nulla;
2. non può essere utilizzato all’interno del cantiere per riempimenti in quanto rifiuto;
3. può essere smaltito in discarica come rifiuto;
4. può essere mandato, come rifiuto, ad un impianto autorizzato per la produzione di nuovo conglomerato bituminoso;
5. può essere utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. In tal caso è necessario farne comunicazione  preventiva (90 giorni) all’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio di Milano per ogni cantiere;
6. può essere destinato ad un impianto autorizzato per la produzione di materie prime seconde (MPS) utilizzabili per la realizzazione di costruzioni stradali e piazzali industriali.

Arpa Lombardia – Circolare prot. 79095 n. del 7 giugno 2007
Modello richiesta parere riutilizzo terre e rocce da scavo
Campionamento e analisi terre e rocce da scavo


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