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28.11.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – I FATTI RIPORTATI DALL’AUTORITA’ SUL PROPRIO CASELLARIO DEVONO ESSERE VALUTATI AUTONOMAMENTE DALL’ENTE APPALTANTE.

APPALTI PUBBLICI – I FATTI RIPORTATI DALL’AUTORITA’ SUL PROPRIO CASELLARIO DEVONO ESSERE VALUTATI AUTONOMAMENTE DALL’ENTE APPALTANTE
(Consiglio di Stato, Sezione V del 28 settembre 2007, n. 5003)

L’inserzione nel casellario informatico, di cui all’art. 27 del d.p.r. 25 gennaio 2000 n. 34, di dati negativi (quali precedenti esclusioni da gare) a carico di un’impresa ha solo la finalità di rendere pubblicamente noti i fatti ivi annotati, la cui valutazione, ai fini dell’esclusione o non da successive gare, resta demandata alla singola stazione appaltante che rimane titolare del relativo potere ( a meno che non si tratti di “sospensione” dalla partecipazione espressamente ed autonomamente disposta dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, caso che qui non ricorre). L’attività posta in essere dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di inserimento dei dati nel casellario informatico è, inoltre, meramente esecutiva, senza che competa a detta Autorità alcuna funzione preliminare di verifica dei contenuti della segnalazione pervenuta (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 ottobre 2006 n. 6212); i dati sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici. Dunque, l’inserzione di un dato negativo per l’impresa nell’osservatorio svolge una funzione di pubblicità-notizia, non ha natura provvedimentale e deve essere effettuata del tutto automaticamente dopo la sua comunicazione dalla stazione appaltante.


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