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01.02.2008 - tributi

LEASING IMMOBILIARE – CAMBIO DI DESTINAZIONE DA ABITAZIONE AD UFFICIO – OPZIONE IMPONIBILITA’ IVA

LEASING IMMOBILIARE – CAMBIO DI DESTINAZIONE DA ABITAZIONE AD UFFICIO – OPZIONE IMPONIBILITA’ IVA LEASING IMMOBILIARE – CAMBIO DI DESTINAZIONE DA ABITAZIONE AD UFFICIO – OPZIONE IMPONIBILITA’ IVA
(Risoluzione Ministeriale 12/12/2007, n. 364)

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per l’imponibilità ad IVA, il contratto di leasing immobiliare – relativo ad un fabbricato in principio ad uso abitativo che, durante lo svolgimento del contratto, diviene strumentale – deve essere integrato con un atto che evidenzi l’avvenuta modifica catastale.
La questione riguarda due contratti di leasing che, al momento della stipula, avevano ad oggetto due immobili abitativi, per i quali era stata programmata la richiesta di cambio di destinazione d’uso, al fine di adibirli ad uffici. In uno dei due contratti era stata già inserita, all’atto della stipula, la clausola d’opzione per l’imponibilità ad IVA, destinata, nelle intenzioni del locatore, ad esplicare efficacia dal momento futuro in cui l’immobile concesso in leasing, essendo stata ultimata la procedura per il cambio di destinazione d’uso, avesse acquisito la natura di immobile strumentale per natura.
Al momento della stipula i canoni di leasing sono fatturati in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’art. 35 D.L. n. 223/2006 convertito, con modificazioni, con la legge n. 248/2006 (con conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 2%).
L’Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini dell’esercizio dell’opzione per l’imponibilità ad IVA, a seguito del cambio di destinazione degli immobili, gli atti integrativi di cui sopra dovranno essere allegati gli originari contratti e dovranno essere registrati entro il termine fisso di 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale opzione si determina un mutamento anche in relazione all’imposizione ai fini dell’imposta di registro, dato che, ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, torna applicabile, ai canoni di leasing, l’aliquota dell’1% anziché quella, originariamente applicata del 2% (per le modalità da seguire si rinvia a circolare 16 novembre 2006, n. 33/E).


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