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01.02.2008 - tecnica

PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL RUOLO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DISCIPLINATO NELLA D.G.R. N. 5773/2007

PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL RUOLO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DISCIPLINATO NELLA D PRECISAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA SUL RUOLO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DISCIPLINATO NELLA D.G.R. N. 5773/2007
La Regione Lombardia, con nota del 20 novembre 2007 (prot. n. Q1.2007.0025161, a firma del Direttore generale, Assessorato Reti e Servizi di Pubblica Utilità) recante “Precisazioni in merito al ruolo e alle competenze del Soggetto certificatore nella D.G.R. n. 5018 del 26/06/2007 – determinazioni inerente la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/05 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006 – e nella successiva D.G.R. n. 5773 del 31/10/2007”, ha chiarito i compiti e le responsabilità del Soggetto certificatore rispetto al processo di progettazione e costruzione dell’edificio.
In sostanza, la competenza specifica attribuita dalla norma regionale al certificatore è esclusivamente quella di compilare l’attestato di certificazione energetica.
La nota ricorda che la D.G.R. in oggetto non prevede, infatti, che il certificatore venga coinvolto nella fase progettuale, che resta di competenza esclusiva del progettista.
Quest’ultimo può, comunque, richiedere il supporto del Soggetto certificatore. Non sono previste, inoltre, responsabilità di “vigilanza” del soggetto certificatore sull’operato del progettista.
In materia di responsabilità direttamente riconducibili al soggetto certificatore la nota regionale evidenzia che possano essere considerate tali solo quelle che riguardano:
– le modalità di compilazione dell’attestato;
– il corretto utilizzo della procedura di calcolo;
– il presidio dell’iter amministrativo inerente la certificazione fino al corretto utilizzo della targa e del certificato stesso.


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