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20.03.2008 - qualificazione

QUALIFICAZIONE – VERIFICA DEGLI ATTESTATI DI ESECUZIONE LAVORI GIA’ PRESENTATI ALLE SOA

QUALIFICAZIONE – VERIFICA DEGLI ATTESTATI DI ESECUZIONE LAVORI GIA’ PRESENTATI ALLE SOA

La Gazzetta ufficiale n. 33 dell’11 febbraio 2008 pubblica il decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del Ministero delle infrastrutture relativo al “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( 1° luglio 2006). L’articolo 253, comma 21, del D. Lgs. n. 163/2006 prevedeva un decreto del Ministero delle infrastrutture che individuasse criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati attestanti la esecuzione di lavori pubblici e delle fatture comprovanti l’esecuzione di lavori privati, utilizzati dalle imprese ai fini del conseguimento delle attestazioni SOA. rilasciate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006.

Si ritiene utile illustrare brevemente i cinque articoli di cui si compone tale norma.

L’articolo 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture verifichino, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento stesso:
– i certificati di lavori pubblici e privati, rilasciati prima dell’entrata in vigore del DPR n. 34/2000
– i certificati di lavori pubblici e le fatture presentati dalle imprese ai sensi del DPR n. 34/2000 qualora gli stessi siano stati utilizzati per conseguire l’attestazione SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006).

L’articolo 2 prevede gli adempimenti a carico dell’Autorità e delle SOA; a queste ultime é fatto ancora divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.  Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al DM 272/2007 (26 febbraio 2008), l’Autorità dovrà approvare, e comunicare simultaneamente alle SOA, il modello informatico da utilizzare per trasmettere al proprio Osservatorio i dati relativi a certificati e fatture, modello che provvederà a pubblicare sul proprio sito.
Entro 60 giorni da detta comunicazione le SOA devono trasmettere all’Osservatorio presso l’Autorità i dati necessari a consentire la verifica dei certificati e delle fatture.

L’articolo 3 prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che saranno adottate nei confronti delle SOA, qualora queste, senza giustificato motivo, non trasmettano in tutto o in parte, i dati relativi a certificati e fatture, nei modi e nei tempi previsti, ovvero trasmettano dati non veritieri.
Ove necessario, l’Autorità inizia d’ufficio il procedimento per l’irrogazione di dette sanzioni, contestando alla SOA gli addebiti ed invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.
In sede di istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.

L’articolo 4 prevede gli adempimenti a carico di altri soggetti. L’Osservatorio dell’Autorità, infatti, trasmette i modelli informatici compilati ed inviatigli dalle SOA a:
– Amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici – compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell’Albo nazionale dei costruttori – verificano e attestano la veridicità dei dati elencati al comma 1, lettera a), dell’articolo 4;
– Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese, verifica la veridicità dei dati indicati al comma 1, lettera b), dell’articolo 4;
– Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della citata legge n. 57/1962 e s.m.i., verificano e attestano la veridicità dei dati di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 4.
Tutti i summenzionati soggetti entro 150 giorni dalla ricezione dei modelli devono trasmettere all’Osservatorio i dati loro richiesti. Le Amministrazioni ed i Provveditorati, qualora senza giustificato motivo forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni del caso.

L’articolo 5, infine, illustra i compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dall’Autorità.  L’Autorità, tramite i suoi uffici interni, ed il Ministero – una volta compiuti gli eventuali, ulteriori accertamenti istruttori – individuano i dati non confermati e li segnalano man mano al Consiglio dell’Autorità.
Il Ministero e il Consiglio concordano i criteri di distribuzione degli affari tra i rispettivi uffici; pertanto, l’Autorità, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione stessa, tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
Nel caso di inadempimento della SOA nel termine stabilito, l’Autorità può revocare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata alla stessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n. 34/2000. Il provvedimento ministeriale tanto auspicato dai vari operatori del settore – dalle Stazioni appaltanti agli appaltatori stessi – e fortemente sollecitato e sostenuto dall’Ance, garantendo una migliore attenzione da parte delle SOA nell’istruttoria preliminare al rilascio delle attestazioni, potrà offrire maggiore trasparenza al vigente sistema di qualificazione delle imprese.
Occorre, tuttavia, non sottovalutare le fortissime perplessità sul decreto ministeriale n. 272, espresse dall’Autorità con il comunicato stampa del 12 febbraio 2008.
Secondo l’Autorità, il Ministero delle infrastrutture non ha preso in considerazione, e quindi recepito nel decreto n. 272, il parere da lei formulato giusto dietro sua specifica richiesta, parere che l’Autorità sottolinea di aver reso sulla base della propria esperienza ultracinquennale. Le preoccupazioni dell’Autorità si riferiscono, in particolare, ad alcune problematiche (quali la mancata chiarezza sui tempi della verifica complessiva dei certificati, la certezza del controllo e la impossibilità di verificare per prime le attestazioni SOA attualmente in circolazione) che potrebbero allontanare o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.

Si pubblica di seguito il testo del regolamento in parola.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 21 dicembre 2007, n.272
Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006).
(GU n. 35 del 11-2-2008)

testo in vigore dal: 26-2-2008 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
Visto l’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l’individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l’articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle funzioni già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
Sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza dell’8 ottobre 2007; 
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all’articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché le fatture presentate dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   

Adotta il seguente regolamento

Art. 1.
Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006: 
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
Art. 2.
Adempimenti a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall’articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell’Autorità. 
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso l’Autorità, di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione. 
3. Per le attività previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
 
Art. 3.
Sanzioni a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
2. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 é iniziato d’ufficio dall’Autorità, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria. 
3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l’Autorità acquisisce i dati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4.
Adempimenti a carico 
di altri soggetti
1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell’articolo 2, sono trasmessi dall’Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2: 
a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati: 
1) data del contratto di appalto; 
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario; 
4) inizio e ultimazione lavori; 
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori; 
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite; 
7) buon esito delle opere; 
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato; 
b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicità dei seguenti dati: 
1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture; 
2) oggetto dei lavori; 
3) data dell’emissione delle fatture e relativo numero; 
4) importo al netto di IVA; 
c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati: 
1) data del contratto di appalto; 
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; 
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario; 
4) inizio e ultimazione dei lavori; 
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori; 
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite; 
7) buon esito delle opere; 
8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57. 
2. Entro centocinquanta giorni dall’invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all’Osservatorio dei dati di cui al comma 1. 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Art. 5.
Compiti del Ministero
delle infrastrutture e dell’Autorità
1. L’Autorità, tramite gli uffici interni da essa individuati, nonché il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all’Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell’Autorità, man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell’Autorità concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell’Autorità. 
2. L’Autorità, nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può, inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri. 
3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità, la SOA procede alla revoca dell’attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri 
4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l’Autorità può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché provvedere alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.  Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Roma, 21 dicembre 2007 

Il Ministro: Antonio Di Pietro 


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