Print Friendly, PDF & Email
29.12.2008 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – ART. 14 D. LGS. 81/08 PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE – ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ ISPETTIVA – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 30/2008

SICUREZZA SUL LAVORO – ART. 14 D. LGS. 81/08 PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE – ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ ISPETTIVA – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 30/2008

Il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con circolare n. 30 del 12 novembre 2008, il cui testo è reperibile in calce al presente articolo, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al provvedimento sospensivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08 c.d. “Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Il Dicastero ha fornito ulteriori chiarimenti dopo che la Direttiva dei servizi ispettivi del 18 settembre scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265/08 (cfr. Not. 10/2008), ha causato una serie di problematiche in ordine all’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi ispettivi.
Ferma restando la caratteristica della discrezionalità che, si ricorda, consente all’ispettore di valutare ed individuare le singole situazioni in cui è necessario adottare la sospensione dell’attività d`impresa, la nota conferma che, per garantire omogeneità di trattamento, l’organo di vigilanza è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ad applicare il provvedimento sospensivo una volta verificata la presenza delle cause espressamente richiamate dal citato art. 14.

Campo di applicazione soggettivo – definizione di “micro-impresa”
Al riguardo, un primo importante chiarimento ha interessato il campo di applicazione della sospensione, con particolare riferimento alla nozione di micro – impresa, intesa come “una realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente”.
In tale circostanza, ossia in presenza di micro-imprese intese nell’accezione di cui sopra, le indicazioni ministeriali portano ad escludere in assoluto la possibilità di adottare il provvedimento sospensivo. L’eccezione riguarda le ipotesi in cui il singolo lavoratore svolga attività particolarmente rischiose, come ad esempio quelle edili, per le quali il provvedimento de quo può comunque essere applicato.
Resta ben chiaro che in entrambi i casi sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge, nonché l’obbligo dell’ispettore di assegnare al datore di lavoro un termine breve per la regolarizzazione del lavoratore in nero e per l’eventuale sottoposizione dello stesso lavoratore alla sorveglianza sanitaria.

Decorrenza del provvedimento di sospensione
Con riferimento alla decorrenza, viene confermato che l’efficacia del provvedimento sospensivo, normalmente, decorre dalla ore 12 del giorno successivo a quello della visita ispettiva, salvo i casi in cui vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.
Il Dicastero ricorda che per l’edilizia la direttiva ha comunque indicato che l’efficacia della sospensione decorre dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia un pericolo imminente o un grave rischio per la salute e l’incolumità dei lavoratori o di terzi; in tale circostanza, infatti, la sospensione dell’attività dovrà avere decorrenza immediata.
La previsione dell’efficacia differita si è resa necessaria per consentire all’ispettore di poter valutare più attentamente l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge previsti ai fini dell’adozione del provvedimento sospensivo, come ad esempio la regolare instaurazione del rapporto di lavoro che, per l’appunto, può essere dimostrata attraverso l’esibizione della comunicazione d`assunzione entro le ore 12 del giorno successivo a quello della visita ispettiva.
È evidente che le comunicazioni di assunzione effettuate dopo l’accesso ispettivo e prima delle ore 12 del giorno successivo mantengono fermi gli effetti della sospensione.
Per la revoca del provvedimento è necessario non solo aver regolarizzato il personale dipendente in nero e i profili relativi all’eventuale sorveglianza sanitaria, ma anche effettuato il pagamento della sanzione amministrativa di 2.500 euro prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/08.
Meritevole di menzione è inoltre l’indicazione secondo la quale il soggetto incaricato della verifica della documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro possa essere anche un funzionario della DPL diverso rispetto a quello che ha provveduto a comminare il provvedimento cautelare.
Infine si precisa che al lavoratore in nero, nonostante il differimento dell’efficacia del provvedimento sospensivo, non può essere consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa e che nel caso in cui venga riscontrata la mancanza dei requisiti per l’adozione della sospensione, la DPL dovrà adottare, in sede di autotutela, un provvedimento di annullamento della misura cautelare.

Circolare n. 30 del 12 novembre 2008


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941