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26.09.2011 - trasporti

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare contenente, tra l’altro, alcune chiarificazioni relative alla carta di qualificazione del conducente (CQC) e alle modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione di determinate disposizioni del Codice della Strada.
Nello specifico, si chiarisce che la CQC (disciplinata dal Capo II, dlgs. 286/05, attuativo della direttiva 2003/59/CE) non è obbligatoria per i conducenti titolari di patente di guida comunitaria delle categorie C1, C1+E, C, C+E, se tale patente è stato rilasciata antecedentemente alla data del 9/9/2009; invece, devono possederla i titolari di patente di guida, rilasciata dall’Italia o da uno Stato extra-comunitario, alle dipendenze di un’impresa italiana.
Nel caso l’autista sia alle dipendenze di un’impresa avente sede in un Paese extra-UE che non prevede la CQC, in sede di controllo, dovrà mostrare la sola patente di guida.
La circolare, inoltre, precisa (artt. 207 e 202, comma 2 bis, del CDS) le modalità del pagamento immediato ed in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazione di specifiche disposizioni del CDS (artt. 142, comma 9 e 9 bis; 148; 167, in tutte le ipotesi di eccedenza di carico > 10% della massa complessiva a pieno carico; 174, commi 5, 6 e 7; 178, commi 5, 6 e 7) commesse dai conducenti titolari di patente C, C+E, D, D+E.


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