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28.12.2011 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DELL’INTERNO – REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI – D.P.R. N. 151/2011 – CIRCOLARE N. 13061/2011

SICUREZZA SUL LAVORO – MINISTERO DELL’INTERNO – REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI – D.P.R. N. 151/2011 – CIRCOLARE N. 13061/2011

Il Ministero dell’Interno ha emanato, con lettera circolare  n. 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul nuovo Regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto
i primi indirizzi applicativi sul nuovo Regolamento di prevenzione incendi “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” – entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
La lettera circolare fornisce alcune prime indicazioni tecniche applicative della nuova regolamentazione al fine di gestire il periodo transitorio, in attesa dell’emanazione dei previsti Decreti Ministeriali di attuazione.
Nella lettera sono inizialmente riportate le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento, derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (elencate nell’allegato I al Regolamento) in tre categorie, A, B e C, assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. In particolare, si sottolineano l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che il titolare presenta, prima dell’inizio dell’attività, corredata dei documenti necessari a seconda della categoria di attività, e i nuovi procedimenti diversificati sulla base del principio di proporzionalità, di seguito indicati:
– valutazione dei progetti (esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C);
– controlli di prevenzione incendi;
– rinnovo periodico di conformità antincendio;
– eventuale deroga;
– nulla osta di fattibilità (su base volontaria per le attività in categoria B e C);
– verifiche in corso d’opera (su base volontaria).
Per ciascuno di tali procedimenti la lettera circolare indica la documentazione da presentare in sede di richiesta.
Il cambiamento del quadro normativo e la previsione dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi del nuovo Regolamento rendono necessaria la gestione del periodo transitorio, disciplinato all’art. 11 dello stesso Regolamento. A tal fine, la lettera circolare fornisce indicazioni in merito ai diversi casi che si possono configurare nel caso di procedimenti avviati con il precedente Regolamento prevenzione incendi – D.P.R. n. 37/98 – e non ancora conclusi.
Le specificazioni fornite nella lettera circolare chiariscono quali adempimenti devono essere espletati dai titolari delle attività nelle diverse situazioni in cui possono trovarsi nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ad esempio nel caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI) ex articolo 3 del D.P.R. n. 37/98 e, alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Comando non abbia ancora concluso il procedimento. La circolare stabilisce altresì che le attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli, ma oggi rientranti nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento, quindi entro il 6 ottobre 2012.
Infine la circolare fornisce chiarimenti in merito al sistema tariffario vigente nella fase transitoria, in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale.


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