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21.12.2012 - lavori pubblici

TERMINE DEL REGIME TRANSITORIO PER LE CATEGORIE VARIATE E INTRODUZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI GARA

Dal 5 dicembre, con la definitiva e completa entrata in vigore del Regolamento sui lavori pubblici, il DPR 207/2010, le c.d. categorie variate ovvero quelle identificate con gli acronimi OG10, OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21, sono state sostituite dall’operatività delle nuove categorie previste nell’allegato “A” dello stesso regolamento (OG10, OG11, OS2 A e B, OS7, OS8, OS12 A e B, OS18 A e B, OS20 B, OS21 e OS35).
Terminato il periodo di prorogatio dei vecchi attestati SOA, il 4 dicembre scorso ha coinciso, pertanto, con l’ultimo giorno di validità degli stessi, riportanti una o più qualificazioni nelle predette categorie “variate”.
Qualora alla citata data di inizio dicembre l’attestato SOA, rilasciato ai sensi del d.P.R. n. 34/2000, fosse ancora in corso di validità (quindi nei limiti della validità quinquennale e dopo l’eventuale superamento della verifica triennale), l’attestato rimarrà efficace fino alla scadenza naturale di cinque anni e potrà essere impiegato per partecipare alle gare in cui siano presenti delle categorie per cui il regime transitorio prevede un’equivalenza tra vecchie e nuove qualificazioni (art. 357, commi 12-bis e 12-ter). Le categorie per cui è prevista, a partire dal 5 dicembre, tale equivalenza sono le seguenti: OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A, OS21 (oltre, ovviamente, le categorie OS20-A e OG10 per le quali c’è più una mera corrispondenza più che un’equivalenza).
Per la partecipazione alle gare bandite in d.P.R. n. 207/2010 (quindi a partire dal 5 dicembre) riferite alle categorie variate OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B e la neo-introdotta categoria OS35 era necessario “aggiornare” l’attestazione SOA richiedendo, con l’inserimento della nuova categoria, un nuovo attestato da rilasciarsi sulla base dei certificati di esecuzione dei lavori, riemessi dalle stazioni appaltanti secondo il modello previsto all’allegato B.1 del regolamento. In alternativa, è sempre possibile rinnovare l’intera attestazione e ottenere, sulla base sempre dei certificati rilasciati ex allegato B.1, un attestato valido altri 5 anni.
Per le imprese qualificate in OG11 è imposto, sempre a partire dal 5 dicembre, un passaggio obbligato attraverso la SOA di riferimento, poiché non vi è alcuna equivalenza nel nuovo sistema di qualificazione. Per questa categoria è, tuttavia, previsto un sistema semplificato di qualificazione messo in atto dalla SOA stessa che considera, in percentuali convenzionali, i vecchi certificati di esecuzione dei lavori. Non è, quindi, richiesta alcuna riemissione.
A favore di una maggiore concorrenza, dalla medesima data di dicembre è, inoltre, possibile ottenere, oltre alle nuove qualificazioni, anche un incremento di classifica delle categorie variate già presenti nell’attestato SOA, ma che sono rimaste “congelate” per tutto il periodo transitorio. Nuove opportunità potrebbero anche derivare dalla qualificazione attraverso l’avvalimento infragruppo (art. 88, commi dal 2 al 7, del regolamento).
Non meno complesso è il compito che spetterà alle stazioni appaltanti che nella predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara – nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte le stazione appaltante – devono tenere conto, a partire dal 5 dicembre, della nuova disciplina di qualificazione prevista dal regolamento.
Tra i punti più importanti si ricordano i nuovi importi e classifiche intermedie III-bis e IV-bis previsti all’art. 60, comma 4, del regolamento, nonché le nuove categorie contenute nell’allegato A dello stesso. Le stazioni appaltanti devono comunque continuare ad ammettere alle gare, nei limiti suddetti, le imprese qualificate con attestati rilasciati ai sensi della previgente disciplina, qualora si prevista la sopracitata equivalenza. Tra le categorie più innovate, per le quali non è prevista alcuna equivalenza, c’è la categoria OG11 che tuttavia, indipendentemente da una specifica previsione del bando, abiliterà sempre all’esecuzione di tutti i lavori riconducibili alle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 (art. 79, comma 16).
Non meno importanti sono la riduzione della dimostrazione della cifra di affari per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte (non più 3 volte) l’importo a base di gara (articolo 60, comma 6, del regolamento) e l’elenco aggiornato delle SIOS o categorie super-specialistiche (contenuto nell’art. 107, comma 2, del regolamento) che ora sono:

OG11, OG12, OS2A,OS2B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS11, OS12A, OS13, OS14, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B, OS21, OS22, OS25, OS27, OS28, OS29, OS30, OS34.

Con le novità qui illustrate è così terminato il periodo transitorio del Regolamento sia sul fronte della qualificazione SOA e che di quello della gara .


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