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30.05.2014 - lavori pubblici

L’ATTESTAZIONE SOA DEVE ESSERE VALIDA PER TUTTA LA DURATA DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

(Consiglio di Stato sez. IV 18/4/2014 n. 1987)

 E’ pacifico il principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche in quello dell’aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, nr. 1732; Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2011, nr. 4225)”.
L’esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall’avvenuta decadenza dell’attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo condividersi l’interpretazione proposta nell’appello dell’art. 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, nr. 34, secondo cui la mancata sottoposizione a verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell’attestazione: sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata verifica di revisione triennale comporta l’inefficacia dell’attestazione e quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 luglio 2012, nr. 27, e giurisprudenza successiva).


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