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03.04.2014 - lavori pubblici

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE IN SEDE DI GARA – NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 47 DEL 28 MARZO 2014 PER LE CATEGORIE SCORPORABILI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, contenente “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”. Il decreto legge è entrato in vigore lo scorso 29 marzo 2014.

L’art. 12 del decreto in commento interviene, fra l’altro, sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici successivamente alla decadenza del D.L. n. 151/2013 di cui si era data comunicazione sul sito internet del Collegio Costruttori lo scorso 5 marzo.

Il testo normativo in parola  dispone l’adozione di una normativa-ponte, che venga incontro alle esigenze del settore e soprattutto delle stazioni appaltanti, che si trovano in una situazione di forte incertezza relativamente a quali categorie scorporabili dover indicare nel bando di gara come “super-specialistiche” o comunque a qualificazione obbligatoria.

Dunque si prevede che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (quindi entro il 28/04/2014), debba essere emanato un ulteriore nuovo decreto che dovrà definire quali sono le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 che, in ragione dell’assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di imprese in possesso della specifica qualificazione Soa.

Il nuovo decreto dovrà altresì definire, tra queste categorie, a quali si debba applicare il disposto dell’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 (obbligo di ATI, divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie specialistiche, diverse dalla principale, di importo superiore al 15% dell’appalto e ai 150.000 euro).

In attesa dell’emanazione del decreto di riordino, si pubblica il testo dell’art. 12 del Decreto Legge 47/2014.

 

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

(G.U. 28 marzo 2014, n. 73)

 

Art. 12. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

1. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell’attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal  d.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del predetto d.P.R. n. 207 del 2010 che, in ragione dell’assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l’esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 


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