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18.04.2014 - lavori pubblici

SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE A FAVORE DEL CREDITORE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

(Comunicato Ministero dell’economia e delle finanze 3/3/2014 (G.U. 3/3/2014 n. 51)

 “Ai sensi dell’articolo 5 del D. lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D. lgs. n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e’ pari allo 0,25 per cento.”
Questo il testo del decreto. Con l’occasione si ritiene utile rammentare che, per quanto riguarda i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, la normativa prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni, con la facoltà per le parti di pattuire, per iscritto, un diverso termine di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni, se giustificato in particolare dalla natura o dall’oggetto del contratto. In questa fattispecie di contratti, rientrano automaticamente tutti i contratti con enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e tutti i contratti con imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. Per i contratti sottoscritti con tali enti, quindi, il termine di pagamento è di 60 giorni.
La nuova normativa introduce anche nuovi indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A.. Le Pubbliche Amministrazioni debitrici sono infatti tenute a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre -0,25% nel primo semestre 2014, maggiorato dell’8%; ciò, senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo.
In caso di ritardo della P.A., le imprese creditrici hanno anche diritto, salva la prova del maggior danno, ad un risarcimento forfettario di un importo pari a 40 euro.
Per tutti i tipi di contratti, è inoltre prevista la possibilità per le parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, gli interessi ed il risarcimento da calcolare in caso di ritardo si riferiscono esclusivamente alle rate scadute.
Gli uffici del Collegio si riservano di tornare sull’argomento nel caso dovessero pervenire nuovi contributi da parte delle autorità interessate e rimangono a disposizione per ogni eventuale necessità.


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