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24.07.2015 - ambiente

AMIANTO – CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI RIMOZIONE E TRASPORTO

(Cassazione, sez. III Penale, Sentenza 6/5/2015, n. 18669)

La Cassazione, sezione III Penale, con la sentenza del 6 maggio 2015, n. 18669, esprimendosi sul mancato incapsulamento delle lastre di cemento-amianto prima della rimozione e trasporto in discarica, ha ribadito che, per la loro rimozione, si applica il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, relativo alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
In particolare, l’art. 7 di tale DM (Coperture in cemento-amianto) descrive i metodi di bonifica applicabili, tra cui “la rimozione” (7a) e le relative misure di sicurezza con le procedure operative (7b).
Per la rimozione infatti, è previsto che, le lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati (mediante la nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione) prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione.
Successivamente, i materiali in cemento-amianto rimossi, per il loro deposito in cantiere e successivo trasporto come rifiuto pericoloso, devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati.
Secondo la Cassazione quindi, la procedura dell’incapsulamento – pur se indubbiamente rispondenti ad esigenze precauzionali di natura tecnica – non sono dunque necessarie nel caso si proceda alla rimozione.

 


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