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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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12.03.2015 - lavoro

INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2015 – ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

Con circolare n. 58 dell’11 marzo 2015, a rettifica della precedente circolare n. 27/2015, l’Inps ha comunicato le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La rettifica si è resa necessaria per effetto della entrata in vigore del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 142, – c.d. Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, che ha riscritto l’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 prevedendo che ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
Anche per l’anno 2015, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2015, è pari allo 0,72%.
Inoltre con la circolare n. 27/2015 l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l’anno 2015 ad euro 100.324,00.

Il quadro definitivo, per l’anno 2015, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

a) soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 23,50% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2015 ad euro 100.324,00.

b) soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali le aliquote sono diversificate a seconda che si tratti di:

– Collaboratori e figure assimilate
per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 30,72% (30% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2015 ad euro 100.324,00;

– Liberi Professionisti
per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 27,72% (27% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2015 ad euro 100.324,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.

 

 


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