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28.05.2015 - trasporti

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA BONIFICA DEI PUNTI VENDITA CARBURANTI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68 il decreto del ministero dell’Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31, con il quale sono stati individuati criteri e modalità semplificate per le bonifiche dei punti vendita carburanti con superficie non superiore a 5000 metri quadrati.
Il provvedimento, tra l’altro, stabilisce particolari criteri per l’attuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica, nonché specifiche modalità per la caratterizzazione delle aree interessate.
Si ritiene che tale regime semplificato si possa applicare anche ai punti di distribuzione carburanti aziendali, se rispettano i limiti e i requisiti previsti nel decreto.
Di seguito uno schema riassuntivo dei principali contenuti del provvedimento.

A chi si applica
Punti vendita carburanti: porzione di territorio di estensione non superiore a 5000 metri quadrati, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli a motore. Il regime speciale si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse alla data del 07 aprile 2015, nonché ai casi di dismissione di punti vendita stessi.

Quando
In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto.

Come
Vanno individuate le misure e gli interventi necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminate. A tal fine sono stabiliti criteri semplificati per la caratterizzazione in ragione delle dimensioni ridotte delle aree interessate (es. numero ridotto di perforazioni e parametri da ricercare).
Nel caso di superamento dei valori (anche per un solo parametro) delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito devono darne comunicazione al comune, provincia e regione territorialmente competente con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza.

Ipotesi A:
Gli interventi adottati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: il soggetto responsabile, il proprietario o il gestore del sito aggiornano la comunicazione entro 60 giorni, corredandola di una relazione tecnica e una autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento. La Provincia e l’ARPA hanno 60 giorni di tempo per effettuare i controlli e le verifiche. La comunicazione conclude il procedimento.

Ipotesi B:
Gli interventi adottati non riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC: devono essere effettuati in alternativa interventi di bonifica o messa in sicurezza. Si dovrà quindi presentare un progetto unico che l’Autorità competente valuterà entro 60 giorni.

 


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