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24.07.2015 - urbanistica

SI AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PER EDIFICI PRIVATI RITENUTI DI INTERESSE PUBBLICO DALL’AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 2761 del 5 giugno 2015, interpretando l’art. 14 del Dpr 380/2001, ha dichiarato legittima l’applicazione del permesso di costruire in deroga ad un intervento di recupero di un immobile privato riconosciuto di interesse pubblico dall’amministrazione comunale.
Infatti “non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso”.
Con il Decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri” (convertito dalla Legge 164/2014) era stato inserito il comma 1-bis nell’art. 14 del Dpr 380/2001 che permette l’applicazione del permesso di costruire in deroga agli interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli in aree industriali dismesse, anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta originaria, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del Decreto Legge 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011).
Nella sentenza in parola è stata riconosciuta la legittimità dell’utilizzo dello strumento del permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale, al fine della realizzazione dell’intervento di riqualificazione di un edificio storico di proprietà privata destinato ad uso commerciale perché rispondente a criteri di interesse pubblico, infatti:
– recuperava uno dei più antichi edifici del centro storico;
– apriva integralmente al pubblico un edificio rimasto chiuso per decenni;
– consentiva la fruizione pubblica gratuita di ampi spazi interni per iniziative culturali e turistiche;
– non comportava alcun onere finanziario al comune ed anzi procurava ad esso notevoli risorse finanziarie straordinarie;
– attivava ingenti investimenti privati con creazione di nuovi posti di lavoro, ecc

 


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