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28.05.2015 - tributi

“SPLIT PAYMENT” – VERIFICA PAGAMENTI PA

Nelle ipotesi di applicazione dello split payment il limite dei 10.000 euro, utile ai fini della verifica per il cd. “blocco” dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, va considerato al netto dell’IVA.
Questo il chiarimento contenuto nella risposta del Dipartimento delle Finanze del MEF, ad un quesito posto da un Comune, circa l’applicabilità della verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973[1] alle operazioni rientranti nel regime di “scissione dei pagamenti”[2].
Come noto, l’art.48-bis del citato decreto, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Con la risposta in oggetto, il MEF chiarisce come si applica tale controllo nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment, relativamente alla corretta determinazione del limite di 10.000 euro. In particolare, viene precisato che tale importo deve essere considerato al netto dell’IVA.
L’introduzione dello split payment comporta una modifica di quanto precedentemente affermato nella Circolare della Ragioneria dello Stato del 29 luglio 2008, nella quale veniva precisato che il limite di 10.000 euro doveva ritenersi al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
A tal riguardo, la risposta del MEF ben chiarisce che il diverso trattamento è dovuto alla particolare natura del meccanismo dello split payment che, come noto, prevede il versamento all’Erario dell’IVA, relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, direttamente a cura delle Pubbliche Amministrazioni committenti.
Come noto, infatti, nelle ipotesi di operazioni soggette a split payment la P.A. attribuisce al cedente/prestatore esclusivamente il corrispettivo derivante dal contratto al netto dell’IVA.
Pertanto, viene chiarito che, per le operazioni assoggettate al meccanismo di split payment l’obbligo di verifica per il cd. “blocco” dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’art. 48-bisdel D.P.R. 602/1973) ricorre solo nel caso in cui in cui l’importo dovuto dalla P.A. al proprio cedente/prestatore sia, al netto dell’IVA, superiore a 10.000 euro.

Note:
[1] Cfr. C.M. n.29 dell’8 ottobre 2009.
[2] Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Sul punto cfr. da ultimo, ANCE “Split payment – Interrogazione parlamentare europea” – ID N. 19915 del 27 marzo 2015.

 


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