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29.01.2016 - lavoro

D.LGS. 148/2015 – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA A FAVORE DEGLI APPRENDISTI – ACCORDO NAZIONALE PARTI SOCIALI

Si informa che il 22 dicembre 2015 è stato firmato da tutte le parti sociali del settore edile l’allegato accordo nazionale in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (Cigo) a favore dei lavoratori con contratto di apprendistato (cfr. circolare del Collegio n. 48 del 29 settembre 2015).
Tale Accrordo si é reso necessario poiché il decreto legislativo n. 148/15 ha ampliato la platea dei beneficiari della Cigo, includendo anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e prevedendo gli specifici obblighi contributivi di legge in capo ai datori di lavoro, l’accordo nazionale stabilisce che gli obblighi contributivi in Cassa Edile, derivanti dalle norme contenute nei singoli contratti del settore edile, cessino di operare con decorrenza dallo scorso 1° settembre 2015, medesima data da cui decorre per tali lavoratori il versamento delle aliquote contributive di legge per l’ammortizzatore sociale in parola.

In particolare per quanto riguarda la Cassa Edile di Brescia si segnala che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 14/9/2015 e con riferimento al messaggio Inps n° 5919/2015, dal 24 settembre 2015 anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (codici qualifiche Cape AB AC AD AF AG AH AL AM) spetta quindi la Cigo.
Quindi, dalla data suddetta la Cassa Edile cesserà il rimborso alle imprese del trattamento integrativo per eventi meteorologici dovuto agli apprendisti con contratto professionalizzante.
Dalla denuncia di settembre 2015 quindi le imprese potranno richiedere il rimborso del trattamento integrativo per eventi meteorologici relativo a apprendisti professionalizzanti solo per le giornate di maltempo verificatesi entro il 23/9/2015.
Infine rimane invariato il trattamento per gli apprendisti assunti con contratto di “apprendistato espletamento diritto dovere” (codici qualifiche Cape A1 A2 A3 A4 A5 A6 ). Le imprese continueranno ad anticipare il trattamento integrativo e richiedere poi il rimborso alla Cassa Edile.

 


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