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23.12.2016 - tributi

EQUITALIA – MODELLO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(DL 193/2016)

Equitalia ha reso disponibile il modello da presentare per accedere alla nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, relative ai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
Tale modello può essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nella dichiarazione e sul sito www.gruppoequitalia.it.
Come noto, l’art. 6 del DL 193/2016, attualmente in corso di conversione in legge, ha introdotto una nuova forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, che permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora maturati.
A tal riguardo, si ricorda che la disposizione potrebbe essere oggetto di modifica a seguito della presentazione di una serie di emendamenti, nel corso della discussione parlamentare, volti ad ampliare l’ambito applicativo e le tipologie di debiti agevolabili.
Con riferimento all’attuale dettato normativo, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 4 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.
La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, in base allo specifico modello pubblicato sul sito internet di Equitalia, entro il 22 gennaio 2017[1] ed, entro il 22 aprile 2017[2], l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate con la relativa scadenza (in ogni caso, la terza rata non potrà andare oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta non oltre il 15 marzo 2018).
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
In ogni caso, il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a:
■ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
■ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna,
■ sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Per queste, però, la procedura potrà riguardare gli interessi.

Note:
[1] Ossia entro 90 dalla data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.
[2] Ossia 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del medesimo “decreto fiscale”.


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