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23.12.2016 - lavoro

INAIL – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – LEGGE N. 107/2015 – TUTELA ASSICURATIVA – CIRCOLARE N. 44/2016

Si informa che con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016 l’Inail ha fornito istruzioni in merito al regime assicurativo degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta Legge sulla “Buona Scuola”).
Di seguito una sintesi dei principali punti di attenzione.

Obbligo assicurativo
Gli studenti impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro beneficiano della copertura assicurativa INAIL anche per i rischi legati a tale attività, in quanto la stessa rientra nell’ambito delle “esercitazioni pratiche e di lavoro”, per le quali la tutela di legge è obbligatoria.
La copertura assicurativa è a carico dell’Istituzione scolastica e viene attuata mediante la Gestione per Conto dello Stato, o mediante il versamento di un premio speciale unitario, a seconda che si tratti, rispettivamente, di una Scuola statale o privata.
Pur non essendo specificato dalla circolare in esame, si ricorda che è a carico dell’Istituzione scolastica anche la copertura assicurativa degli studenti per la responsabilità civile, con riferimento alle fattispecie che esulano dall’assicurazione obbligatoria.

Trattazione dei casi di infortunio
In merito all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, l’INAIL evidenzia che è necessario distinguere fra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi che, invece, si verificano durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, mediante esperienze di lavoro.
Con riferimento ai primi, l’Istituto precisa che gli studenti sono assicurati soltanto per gli eventi occorsi in occasione delle attività previste dall’art. 4, n. 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (fra le quali rientrano le esperienze tecnico-scientifiche e le esercitazioni pratiche e di lavoro).
Resta escluso dalla tutela l’infortunio “in itinere” occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede dell’Istituto scolastico presso il quale lo studente è iscritto.
Per quanto concerne, invece, gli eventi verificatisi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, l’INAIL osserva che l’attività svolta dagli studenti in tale ambito è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto esposti ai medesimi rischi lavorativi.
Ne consegue che sono indennizzabili, in primo luogo, tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, intendendosi per tale non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all’aperto, o un luogo pubblico, in cui si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro.
Rientrano nella tutela assicurativa, inoltre, gli infortuni “in itinere” occorsi durante il tragitto tra l’Istituto scolastico presso il quale è iscritto lo studente ed il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è considerato una sorta di prolungamento di quest’ultima.
Non è invece tutelabile l’infortunio “in itinere” che accada nel percorso dal luogo di abitazione dello studente a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro (e viceversa).
La circolare in commento precisa, altresì, che agli studenti in alternanza scuola-lavoro si applicano, in quanto “equiparati” ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche), le vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare quelle in materia di formazione: si fa rinvio, sull’argomento, ai contenuti della nota della Regione Piemonte allegata alla presente circolare.

Prestazioni
In caso di evento lesivo, L’Inail eroga agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro prestazioni:
– economiche (indennizzo del “danno biologico” in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso delle spese per farmaci e rimborso di viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici);
– sanitarie (prime cure ambulatoriali ed accertamenti medico-legali);
– protesiche (fornitura di protesi, ortesi ed ausili) e riabilitative.
Gli studenti non hanno invece diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori (ad esempio in quanto assunti, durante il percorso scolastico, con contratto di apprendistato cosiddetto di 1° livello ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Denuncia dell’evento
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro, ed eventualmente di malattia professionale, relative agli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro, ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale tra l’Istituto scolastico e l’azienda ospitante.
Conseguentemente, è l’assicurato – e cioè lo studente – a dover comunicare l’infortunio occorsogli, o denunciare la malattia professionale, al proprio dirigente scolastico.
Nel caso in cui lo studente assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente all’azienda ospitante, sarà invece quest’ultima a dover notificare l’evento al dirigente scolastico, in tempo utile per consentirgli di presentare all’INAIL le relative denunce entro i termini di legge (due giorni per gli infortuni sul lavoro e cinque giorni per le malattie professionali).

 


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