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21.09.2016 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08 – FORMAZIONE RSPP/ASPP – ACCORDO STATO/REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 – NUOVI REQUISITI DI DURATA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Si informa che dallo scorso 4 settembre è entrato in vigore un nuovo Accordo Stato/Regioni che ridefinisce i requisiti di durata ed i contenuti della formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
A tal proposito si rammenta che è possibile contattare l’Ente Sistema Edilizia Brescia (ESEB), ente paritetico di formazione e promozione della sicurezza del settore edile della Provincia di Brescia, per le modalità di adesione anche ai corsi in commento. (tel. 030 2007193 – mail info@scuolaedilebresciana.it)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 è stato appunto pubblicato l’Accordo Stato Regioni che stabilisce i nuovi requisiti di durata e contenuti minimi della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), previsti dall’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo Stato-Regioni, sancito il 7 luglio 2016 ha abrogato la precedente disciplina della materia stabilita dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e da quello dell’8 ottobre 2006.
Tra i principali contenuti, si evidenzia:
– una nuova articolazione – nei contenuti e nella durata – dei corsi formativi, che pur rimangono distinti in tre moduli (moduli A e B per le funzioni di RSPP e ASPP, e modulo C per le sole funzioni di RSPP);
– la specificazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
– le disposizioni modificative/integrative di altri provvedimenti o Accordi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Tra queste disposizioni, si segnala in particolare la modifica del punto 9.2 dell’Accordo 22 febbraio 2012 in materia di formazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
– la presenza, in Allegato III, di tabelle che riassumono i casi in cui la partecipazione a un determinato corso in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta credito formativo (parziale o totale) ai fini della frequenza ad altro corso.
Di seguito si riporta un approfondimento dei principali contenuti dell’Accordo, seguendo la numerazione dei paragrafi dell’Accordo stesso.

Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione
L’Accordo, al punto 1, individua ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (moduli A-B) e ne presenta, in Allegato I, un elenco completo, di 43 classi tra laurea magistrale, laurea specialistica e laurea.
L’Accordo specifica che sono altresì validi, ai fini dell’esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria e architettura.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell’Accordo, o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell’Accordo.

Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento
Tra i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento sono indicati, alla lettera l), le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
Un’apposita nota puntualizza che tali soggetti possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente oppure avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni sulla base dell’Intesa del 20 marzo 2008.
Un passaggio importante attiene il requisito principale che gli organismi paritetici debbono soddisfare, individuato nella rappresentatività, in termini di comparazione sul piano nazionale, delle associazioni costituenti, determinata tramite la valutazione complessiva dei seguenti criteri:
– consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
– ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
– partecipazione alla formazione e stipulazione dei CCNL (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
– partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
Si evidenzia, infine, che tali criteri devono essere soddisfatti, in qualità di soggetti formatori, anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
È stata mantenuta la suddivisione del corso in tre moduli: A, B e C.
Il modulo A, propedeutico agli altri moduli, ha una durata complessiva di 28 ore (invariata rispetto al previgente Accordo). È prevista una verifica finale di apprendimento, il cui superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. Solo per il modulo A, è consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri di cui all’Allegato II.
Il modulo B è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il settore Cave-Costruzioni prevede un ulteriore modulo B di specializzazione (modulo B-SP2) della durata di 16 ore, a cui si accede a seguito del corso B comune. Complessivamente, per il settore delle costruzioni, la durata del modulo B è aumentata di 4 ore rispetto al precedente Accordo del 2006.
Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata è di 24 ore (invariata rispetto al previgente Accordo).

Riconoscimento formazione pregressa (ex accordo stato regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo b
Gli RSPP e ASPP già formati in conformità all’Accordo del 2006 non sono tenuti a integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo, a condizione che continuino a operare all’interno dello stesso settore produttivo.
Di seguito si riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ore integrative in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo, la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo del 2006.

Aggiornamento
L’Accordo ha stabilito per RSPP e ASPP le seguenti ore minime complessive di aggiornamento, che dovrebbero preferibilmente essere distribuite nell’arco temporale del quinquennio:
-ASPP: 20 ore nel quinquennio;
– RSPP: 40 ore nel quinquennio.
L’aggiornamento può essere svolto:
– in modalità e-learning con i criteri di cui all’allegato II, per il monte ore complessivo;
– mediante partecipazione a convegni e seminari di contenuti coerenti con quanto indicato nell’Accordo, organizzati da soggetti formatori abilitati, per un numero di ore non superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento.
Anche per i convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, ad esempio, dei dirigenti e preposti, ecc, non è da ritenersi valida.
Fatto salvo quanto previsto nella tabella riportata al punto 8 (sopra riportata), la partecipazione a corsi di specializzazione del modulo B non è valida ai fini del normale aggiornamento per RSPP e ASPP.
È invece valida, sempre ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la formazione ai sensi del D.M. 6 marzo 2013, sulla qualificazione dei formatori, nonché quella ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs 81/08, per coordinatori per la sicurezza.
Modifiche all’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08
L’accordo modifica l’allegato summenzionato, specificando che l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, organizzato da soggetti formatori abilitati, purché sia tenuto un registro presenze, ma senza vincoli sul numero massimo di partecipanti (finora il D.Lgs 81/08 imponeva il vincolo di 100 partecipanti).

Decorrenza aggiornamento
L’aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del modulo B comune.
Per i soggetti esonerati dai moduli A e B, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs 81/08 e punto 1 dell’allegato A dell’Accordo in parola, l’aggiornamento quinquennale decorre:
– dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 (15 maggio 2008);
– dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo, ma non consente al soggetto di esercitare la funzione fino al superamento del corso.
Ciò vale per tutti i soggetti per i quali la formazione costituisce un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercita (vale ad esempio per i coordinatori per la sicurezza, per gli addetti al primo soccorso, per gli operatori di attrezzature di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012, ecc.).
L’Accordo specifica inoltre che gli RSPP e ASPP dovranno poter dimostrare la partecipazione ai corsi di aggiornamento nel quinquennio antecedente, per un numero di ore non inferiore al minimo previsto.
Dal 4 settembre 2016, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Accordo stabilisce in tale paragrafo alcune disposizioni che integrano o modificano altri Accordi o altre norme in materia di formazione sulla sicurezza. Di seguito una sintesi delle più rilevanti:

1) Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccetto quelli per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013.
Il datore di lavoro RSPP può svolgere esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori la formazione di cui all’Accordo del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal D.M. 6 marzo 2013.

2) Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione
Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori a rischio medio/alto di cui alla tabella II dell’Accordo del 21 dicembre 2011, ex art. 34 del D.Lgs 81/08, può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto a integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell’attività dei propri lavoratori.
Analogamente, un datore di lavoro la cui attività rientri nei settori a basso rischio deve integrare la propria formazione per il rischio medio o alto, qualora abbia lavoratori che svolgano attività appartenenti a un livello di rischio medio o alto.

3) Formazione dei lavoratori somministrati
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/15, viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività. Il contratto di lavoro può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

4) E-learning per la formazione specifica ex Accordo art. 37
Al comma 12.7 viene indicata una importante novità per le aziende classificate a rischio basso. E’ consentita la formazione in e-learning sia per il corso di formazione generale sia per il corso di formazione specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
E’ consentito il ricorso alla modalità e-learning per la formazione specifica di cui all’Accordo 21 dicembre 2011, anche per i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.
Per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.
5) Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Viene fissato il numero massimo di 35 partecipanti per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti.
L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli Accordi 21 dicembre 2011, e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, può essere ottemperato mediante partecipazione a convegni o seminari fino al 50% del totale di ore previste.
L’allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

6) Modifiche all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/08
Viene sostituito il punto 9.2 dell’Accordo 22 febbraio 2012, con specifico riguardo alla data di decorrenza della validità della formazione pregressa qualora essa sia di durata complessiva non inferiore a quella prevista negli allegati.
A seguito della modifica introdotta, la validità di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) e non più, come precedentemente stabilito, dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.
La modifica è in linea con quanto riportato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 21/2013, al punto 5.

 


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