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21.09.2016 - lavori pubblici

SOA – VALIDITÀ DELLA DIREZIONE TECNICA ACQUISITA ALL’ANC IN CARENZA DEL TITOLO DI STUDIO – LAVORI DOCUMENTABILI DEL DECENNIO PER LE PRATICHE PRESENTATE FINO AL 20 APRILE 2016

Con un comunicato del proprio presidente l’ANAC ha voluto temporaneamente dare indicazioni circa alcune problematiche nell’ambito della qualificazione SOA, nell’attesa che i temi toccati vengano risolti dalle previste Linee Giuda dell’Autorità.
Gli aspetti di prevalente interesse riguardano:
1) DIREZIONE TECNICA CONSEGUITA PRESSO L’ANC.
I soggetti che avevano acquisito la qualifica di direttore tecnico presso l’Albo Nazionale Costruttori (cessato il 31/12/1999) possono mantenere tale incarico presso la stessa società anche se non possiedono un titolo di studio adeguato (geometra, ingegnere o architetto). Tale deroga non vale per le sole categorie OG2, OS2a e OS2B-
2) POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE LAVORI NON RICADENTI NEL QUINQUENNIO MA NEL DECENNIO
Fino all’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgs. 50/2016 (20 aprile 2016) l’impresa che chiedeva la qualificazione SOA poteva documentare i lavori eseguiti nell’ultimo decennio, mentre il nuovo Codice ha ristabilito l’usuale termine dei 5 anni.
L’ANAC ha ora precisato che, nelle istanze integrative o modificative dell’attestato in essere conseguito con riferimento al decennio, potranno ancora essere presentati lavori del decennio precedente il rilascio dell’attestato, ancorché non fossero stati presentati a suo tempo.
COMUNICATO DEL PRESIDENTE A.N.AC. 3/8/2016
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016
Con il comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (“Criticità Codice dei contratti d.lgs. 50/2016”) e con le Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016 sono state affrontate prime questioni interpretative relative al sistema unico di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, connesse all’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016 (di seguito “Nuovo codice dei contratti”) e relative all’individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’approvazione delle Linee guida, previste dall’art. 83 del Nuovo Codice dei contratti.
Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata.
In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono:
a. all’avvalimento nel sistema unico di qualificazione; l’art. 88 del d.p.r. 207/2010 regolava la qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata, richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma quest’ultima abrogata e non riproposta espressamente nel Nuovo Codice;
b. alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate; i commi12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357,del d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r. 207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato;
c. alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica; il comma23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale;
d. alla possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti; il Nuovo Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 – come, da ultimo, modificata dall’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 – che consentiva alle imprese richiedenti l’attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d’ordine speciale, l’arco temporale decennale, anziché quello quinquennale, ordinariamente previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010.

Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nei punti a), b) e c), ha ritenuto che esse saranno affrontate ex professo con le linee guida previste dall’art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione – in virtù di quanto stabilito dall’art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis – le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, medio tempore, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010.
Con riferimento, invece, alla questione di cui al punto d), il Consiglio ha ritenuto che le imprese, solo per variare l’attestazione originaria, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga – introdotta dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21 – e solo per le lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal caso, quindi, le SOA potranno valutare positivamente, ai fini dell’incremento della qualificazione, la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.
Qualora, successivamente al 19 aprile 2016 (data di pubblicazione in G.U. del Nuovo codice dei contratti), l’impresa sottoscriva un contratto integrativo e di variazione dell’attestazione in corso di validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla data di stipula del contratto originario, l’estensione al decennio del periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile – non potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata ex lege in virtù dell’entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti – con la conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui si chiede l’integrazione – anche quelle esibite in sede di rilascio della prima attestazione – dovranno essere ricondotte all’arco temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di integrazione della attestazione originaria.
Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l’orientamento dell’Autorità e di adeguarsi ad esso.

 


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