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26.02.2016 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DELL’RSP – INTERPELLO N. 15/2015

Si informa che il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 15 del 29 dicembre 2015 ha fornito chiarimenti in merito all’aggiornamento della formazione dell’RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.
Nello specifico l’istante chiede se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP, nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea a svolgere la funzione di RSPP.
Il ministero chiarisce che, in analogia con quanto precisato nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.


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