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24.03.2017 - ambiente

AMBIENTE – DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA QUALIFICA DEI RESIDUI DI PRODUZIONE COME SOTTOPRODOTTI

(DM 13 ottobre 2016, n. 264)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38, del 15 febbraio 2017, il decreto del ministero dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 contenente “i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 2 marzo 2017, detta disposizioni di carattere generale sui sottoprodotti in attuazione dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), nonché alcune modalità attraverso le quali specifiche tipologie di sostanze (biomasse) possono essere qualificate come sottoprodotti e quindi sottratte al regime dei rifiuti.

Tra le novità introdotte, si sottolineano le seguenti:
• istituzione di un elenco presso le camere di Commercio cui si devono iscrivere, gratuitamente, produttori ed utilizzatori di sottoprodotti, al fine di agevolarne lo scambio e la cessione;
• predisposizione di uno schema di scheda tecnica e dichiarazione di conformità attestante le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del sottoprodotto e la sua conformità all’impiego previsto (es. indicazione del luogo di produzione e di utilizzazione, delle caratteristiche tipologiche, dei luoghi e delle modalità di deposito e trasporto);
• obbligo di numerare, vidimare (gratuitamente) e gestire secondo la normativa sui registri IVA le schede tecniche;
• definizione della normale pratica industriale, intesa come le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del sottoprodotto anche se realizzate al fine di rendere lo stesso idoneo per l’utilizzo specifico.

Si evidenzia, peraltro, come il decreto faccia espressamente salve le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di materiali, tra cui le norme in materia di terre e rocce da scavo, per le quali quindi continueranno ad applicarsi le procedure e gli adempimenti previsti dall’art. 41 bis del d.l. 69/2013 e dal dm 161/2012.


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