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24.03.2017 - tributi

BONUS FISCALI – ERRORI NEI BONIFICI – CHIARIMENTI

(Telefisco 2017)

In caso di errori nei bonifici (“ordinario” o incompleto), i bonus fiscali (cd. “50%” e “65%”) sono comunque riconosciuti, anche nell’ipotesi in cui non sia possibile ripetere il bonifico, a condizione che l’impresa esecutrice/venditrice attesti l’avvenuto pagamento.
Questo il principio che si evince dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, data in occasione dell’incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2017), lo scorso 2 febbraio 2017, in materia di detrazioni per la casa ed errori nella compilazione dei bonifici che confluirà, a breve, in una Circolare.
Come noto, il combinato disposto dell’art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell’art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l’obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio [1].
Inoltre, ai fini della lotta all’evasione e all’emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d’acconto (ad oggi pari all’8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del “50%” e “65%” [2].
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con una prima pronuncia in merito [3], fornendo un’interpretazione estensiva della citata disciplina, ha modificato il proprio orientamento, stabilendo che non si decade dai benefici se il pagamento avviene mediante assegno, ovvero bonifico incompleto (C.M. n.43/E/2016).
In particolare, precisa l’Agenzia, tutte le volte in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria per accedere ai benefici [4], qualora il medesimo risulta incompleto o mancante, l’agevolazione è comunque riconosciuta se l’impresa esecutrice dei lavori rilascia al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.
Ciò premesso, in occasione dell’incontro con la stampa specializzata, è stato chiesto all’Agenzia dell’Entrate se i suddetti chiarimenti sono applicabili anche all’ipotesi in cui il contribuente effettua il pagamento delle spese agevolabili con un bonifico “ordinario” (ovvero senza i requisiti richiesti dall’art. 1, co. 3, del DM 41/1998).
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, seppur poco chiara nell’esposizione, sembrerebbe riconoscere la possibilità al contribuente di “sanare” eventuali errori nella compilazione dei bonifici, intendendosi per “errore” anche l’ipotesi in cui il pagamento delle spese sia stato fatto con bonifico ordinario anziché “parlante”, esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa esecutrice dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate, nel proseguo della risposta, richiama anche il precedente chiarimento contenuto nella R.M. 55/E2012 che prevede, in caso di errori nei bonifici, di procedere preventivamente alla ripetizione del pagamento, mediante l’effettuazione di un nuovo bonifico.
Solo nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, l’Agenzia ammette la possibilità di esibire la citata attestazione dell’impresa.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il bonifico sia errato, ad esempio sia stato utilizzato il modello ordinario al posto di quello “parlante”, si ritiene che il contribuente, per non decadere dai benefici fiscali, deve:
1. provare a ripetere il pagamento mediante l’effettuazione di un nuovo bonifico completo di tutti i dati;
in subordine, ovvero dove ciò non sia possibile
2. esibire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

Note:
[1] Art. 4, del DM n. 41/1998.
[2] Cfr. art. 25 del DL 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.
[3] Cfr. R.M. n. 55/E del 2012.
[4] A tal riguardo, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 43/E/2016, si ricorda che il chiarimento riguarda tutte le ipotesi in cui il bonifico bancario o postale è condizione necessaria all’accesso ai benefici, ossia:
• interventi di recupero edilizio;
• acquisto di box pertinenziali;
• interventi di riqualificazione energetica eseguiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa.

 


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