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25.01.2017 - lavori pubblici

CON LA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DECRETO È DEFINITIVO IL NUOVO REGIME DELLE SUPERSPECIALIZZATE

In data 18/11/2016 si è dato notizia della firma del decreto ministeriale da parte del Ministero delle Infrastrutture con il quale sono state definite le categorie superspecializzate. Si tratta delle categorie OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32.
Detto Decreto del 10/11/2016, n. 248, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/2017. Le disposizioni ivi contenute entrano pertanto in vigore per gli appalti i cui bandi, o lettere di invito, vengano pubblicati a far data dal 19 gennaio 2017.
Con la pubblicazione del decreto in parola si rammenta che cambia radicalmente il regime delle categorie superspecializzate. Il nuovo quadro normativo che ne deriva è decisamente incomprensibile, con aspetti tra loro confliggenti.
In questa sede si tenta di fornire indicazioni operative alle imprese per la partecipazione agli appalti, ben sapendo che, alla luce di auspicati futuri chiarimenti, potranno risultare errate.
Si procede ad una disamina delle novità normative che hanno riflessi sui bandi e sulle lettere di invito che dovranno essere emanate dal prossimo 19 gennaio.
Infatti:
1) Le opere delle categorie superspecializzate potranno essere realizzate, dal 70% al 100%, dall’appaltatore ancorché privo della relativa qualificazione SOA, ovvero da impresa mandante in ATI verticale o cooptata.
2) non esiste più l’obbligo di essere qualificati anche in dette categorie ove dal bando, o dalla lettera di invito, risulti che l’importo delle stesse superi il 15% dell’importo a base di gara.
3) quando l’importo della categoria superspecializzata superi il 10% di quello a base di gara vi è il divieto di ricorrere all’avvalimento.
4) Le opere delle categorie superspecializzate non potranno essere subappaltate oltre il 30% e il relativo valore non concorre al limite generale di subappaltabilità del 30% di tutto il lavoro. Per le categorie OG11 e OS30 si rammenta che, in mancanza dell’abilitazione camerale del D.M. 37/2008, rimarrà l’obbligo di costituire un’associazione temporanea di imprese.
5) Per ottenere la qualificazione SOA nelle categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS32, è necessario avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti. Analogamente i bandi di gara potrebbero richiedere la dimostrazione di detti requisiti per l’ammissione alla gara.
6) Per ottenere la qualificazione SOA nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32 è necessario disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria. Analogamente i bandi di gara potrebbero richiedere la dimostrazione di detti requisiti per l’ammissione alla gara.
La declaratoria delle categorie superspecializzate individuate dal decreto ministeriale sono:
OG11 Impianti tecnologici;
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS18-B Componenti per facciate continue;
OS21 Opere strutturali speciali;
OS25 Scavi archeologici;
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS32 Strutture in legno.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 novembre 2016, n. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
GU Serie Generale n.3 del 4-1-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2017

– Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;
– Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
– Visto l’articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, é definito l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
– Visto l’articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
– Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di confermare l’elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificità dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l’esecuzione di opere connotate da rilevante complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell’ambito delle quali rientrano le categorie afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonché per il possibile impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumità di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);
– Ritenuto, altresì, di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all’aggiornamento delle disposizioni introdotte dal presente decreto;
– Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio parere;
– Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 ottobre 2016;
– Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non é ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non é computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice. 3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

Art. 2
Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
1. Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.

Art. 3
Requisiti di specializzazione
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2 – fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all’articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all’aggiornamento dello stesso.

Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto é inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2016

 


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