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Servizio Tecnico - referenti: sig. Ferdinando Capra - dott.ssa Sara Meschini - ing. Angelo Grazioli
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11.01.2017 - lavori pubblici

CON LA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DECRETO È DEFINITIVO IL NUOVO REGIME DELLE SUPERSPECIALIZZATE

In data 18/11/2016 si è dato notizia della firma del decreto ministeriale da parte del Ministero delle Infrastrutture con il quale sono state definite le categorie superspecializzate. Si tratta delle categorie OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30, OS32.
Detto Decreto, del 10/11/2016, n. 248, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4/1/2017. Le disposizioni ivi contenute entrano pertanto in vigore per gli appalti i cui bandi, o lettere di invito, vengano pubblicati a far data dal 19 gennaio 2017.
Con la pubblicazione del decreto in parola si rammenta che cambia radicalmente il regime delle categorie superspecializzate. Il nuovo quadro normativo che ne deriva è decisamente incomprensibile, con aspetti tra loro confliggenti.
In questa sede si tenta di fornire indicazioni operative alle imprese per la partecipazione agli appalti, ben sapendo che, alla luce di auspicati futuri chiarimenti, potranno risultare errate.
Si procede ad una disamina delle novità normative che hanno riflessi sui bandi e sulle lettere di invito che dovranno essere emanate dal prossimo 19 gennaio.
Infatti:

  • Le opere delle categorie superspecializzate potranno essere realizzate, dal 70% al 100%, dall’appaltatore ancorché privo della relativa qualificazione SOA, ovvero da impresa mandante in ATI verticale o cooptata.
  • non esiste più l’obbligo di essere qualificati anche in dette categorie ove dal bando, o dalla lettera di invito, risulti che l’importo delle stesse superi il 15% dell’importo a base di gara.
  • quando l’importo della categoria superspecializzata superi il 10% di quello a base di gara vi è il divieto di ricorrere all’avvalimento.
  • Le opere delle categorie superspecializzate non potranno essere subappaltate oltre il 30% e il relativo valore non concorre al limite generale di subappaltabilità del 30% di tutto il lavoro. Per le categorie OG11 e OS30 si rammenta che, in mancanza dell’abilitazione camerale del D.M. 37/2008, rimarrà l’obbligo di costituire un’associazione temporanea di imprese.
  • Per ottenere la qualificazione SOA nelle categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS32, è necessario avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti. Analogamente i bandi di gara potrebbero richiedere la dimostrazione di detti requisiti per l’ammissione alla gara.
  • Per ottenere la qualificazione SOA nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32 è necessario disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria. Analogamente i bandi di gara potrebbero richiedere la dimostrazione di detti requisiti per l’ammissione alla gara.

La declaratoria delle categorie superspecializzate individuate dal decreto ministeriale sono:
OG11 Impianti tecnologici;
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS11 Apparecchiature strutturali speciali;
OS12-A Barriere stradali di sicurezza;
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
OS14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS18-A Componenti strutturali in acciaio;
OS18-B Componenti per facciate continue;
OS21 Opere strutturali speciali;
OS25 Scavi archeologici;
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS32 Strutture in legno.

 

Allegato: DM 10-11-2016 – N. 248-Decreto superspecializzate

 

 


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