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24.05.2017 - lavoro

COVIP – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA – R.I.T.A. – AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE – LEGGE N. 233/2016 – CIRCOLARE N. 1174

Si informa che dallo scorso 1° maggio é partita la fase sperimentale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) introdotta con la Legge n. 233/2016.
A tal proposito si rammenta che tale Istituto consente al lavoratore “over 63”, che ha aderito alla previdenza complementare ed è intenzionato a utilizzare la flessibilità-pensioni, la possibilità di incassare parte della pensione integrativa per ridurre l’impatto dell’Ape (Anticipo pensionistico).
L’introduzione della RITA potrebbe quindi portare il “vantaggio” di ridurre, fino a dimezzare, il “prestito” bancario che consentirebbe di usufruire dell’assegno previdenziale anticipato.
Sul tema é intervenuta la COVIP con circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 sintetizzando come di seguito riportato i principali aspetti del nuovo istituto.
Operatività: dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale;
ambito di applicazione: iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento in regime di contribuzione definita;
cosa è: è una erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, in un arco temporale predefinito (massimo di 3 anni e 7 mesi);
chi la eroga: direttamente la forma pensionistica complementare;
obiettivo: offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che stanno per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia e che detengono i requisiti per ottenere l’Ape (Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica);
caratteristica: è un’opzione aggiuntiva alle prestazioni pensionistiche già erogabili sulla base del D.Lgs n. 252/2005;
Requisiti:
•iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria;
• essere in possesso dei requisiti per APE:
• età minima 63 anni;
• maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
• anzianità contributiva nella previdenza obbligatoria di almeno 20 anni;
• diritto alla pensione obbligatoria, al momento dell’accesso alla prestazione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria:
• non essere titolari di altra pensione diretta.
• Intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
Rapporti con l’APE: è possibile avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto o alternativo.


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