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22.06.2017 - lavori pubblici

DAL 20 MAGGIO 2017 I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SOA SONO RIFERITI AGLI ULTIMI 10 ANNI – NOVITÀ NEL DECRETO “CORRETTIVO” AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 – Supplemento Ordinario n. 22, il Decreto “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 20 maggio 2017.
In materia di qualificazione SOA la principale novità introdotta è la messa a regime del cosiddetto “bonus decennale”, cioè la possibilità di beneficiare degli ultimi 10 anni come periodo di attività documentabile per la dimostrazione di tutti i requisiti, sia relativi alla capacità economica, che alla capacità tecnica (lavori).
Tale previsione normativa, tanto attesa, consentirà alle imprese il cui attestato sia prossimo alla scadenza quinquennale o a quelle che ritenessero di poter incrementare le proprie qualificazioni, di utilizzare i requisiti tecnico-economici (cifra affari, costo personale, valore attrezzature) e i lavori con riferimento non più agli ultimi 5 anni, ma agli ultimi 10 anni.
In particolare, le imprese che sottoscriveranno un contratto di qualificazione, integrazione o di rinnovo con la Soa dopo il 20 maggio avranno la possibilità di utilizzare i lavori il cui periodo di esecuzione risulti compreso nei 120 mesi (10 anni) a ritroso dal contratto sottoscritto con la Soa di riferimento e la possibilità di estendere all’ultimo decennio il periodo utile per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cifra di affari in lavori, attrezzature tecniche e organico medio, documentabile con bilanci (per società di capitale) o dichiarazione dei redditi (per società di persone).
Tale beneficio era stato introdotto tempo fa in via transitoria già nella vigenza del D.P.R. n. 34/2000, precedente al D.P.R. 207/2010, con l’inserimento del comma 9-bis all’art. 253 del D.Lgs. 163/2006 (il Codice degli Appalti Pubblici), con successiva modifica e proroga apportata ad agosto 2013 dall’art. 26 del Decreto del Fare (L. 98/2013) e successivamente dal “Milleproroghe 2016”, prima al 31/12/2015, poi sino al 31/07/2016.
Ora, nel D.Lgs. 56/2017, il decennio viene posto a regime, finché rimarrà in essere l’attuale sistema di qualificazione regolato dal DPR 207/2010 (Parte II, Titolo III), in quanto compatibile con il Codice così come oggi aggiornato. Infatti è prevista l’emanazione, nel prossimo futuro, di un nuovo decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare su proposta dell’ANAC, che disciplinerà il sistema di qualificazione, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso.
Le imprese che vorranno valutare l’opportunità di presentare una nuova istanza alla propria SOA per aumentare i propri importi di qualificazione, potendo documentare un periodo più lungo, sono invitate a contattare gli uffici dell’Associazione che sono a disposizione per la verifica della situazione in cui versa ciascuna impresa.


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