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22.06.2017 - lavoro

INPS – CONGEDO PARENTALE E STRAORDINARIO LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZABILITÀ – CIRCOLARE N. 70/2017

Si informa che con circolare n. 70 dell’11 aprile 2017 l’Inps ha comunicato i limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale e gli importi dell’indennità riconosciuta per il congedo straordinario per l’assistenza di soggetti disabili.
Nel sottolineare che sono confermati i valori già vigenti per il 2016 (rimasti fermi a causa dell’indice di rivalutazione che si è attestato sul valore negativo di -0,1%, neutralizzato dalla finanziaria del 2016 che ha previsto che, in tal caso, l’indice di rivalutazione sia pari a zero), l’Istituto precisa che, ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi di cui all’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2016 è pari a euro 6.524,57.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2017, chieda il suddetto congedo parentale, ha diritto, fino all’ottavo anno di vita del bambino, all’indennità del 30% della retribuzione qualora il proprio reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5).
L‘Inps si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2017, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio indicato.
In ordine al congedo straordinario per l’assistenza di soggetti disabili in situazioni di gravità (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), è prevista l’erogazione di un’indennità entro un tetto massimo annuo, rivalutato annualmente.
L’Istituto rammenta che l’importo annuo deve essere ripartito tra indennità vera e propria erogata al lavoratore e costo per l’accredito figurativo dei contributi. L’ammontare delle due voci di spesa deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare, rapportato al periodo di congedo, non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
La circolare riporta in specifiche tabelle, per l’anno 2017, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabile a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
La medesima circolare riporta altresì le retribuzioni di riferimento per la determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per talune particolari tipologie di lavoratori, nonché la misura dell’assegno di maternità di cui agli artt. 74 e 75 del d.lgs. n. 151/2001.


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