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27.04.2017 - lavori pubblici

TRA LE DIVERSE INTERPRETAZIONI CHE POSSONO O MENO COMPORTARE L’ESCLUSIONE DALLA GARA DEVE ESSERE SCELTA QUELLA CHE FAVORISCE LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE

(Consiglio di Stato sez. V 24/2/2017 n. 869)
A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (Cons. Stato, V, 15 marzo 2016, n. 1024 e IV, 14 marzo 2016, 1015)


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