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22.06.2017 - ambiente

SOTTOPRODOTTI – DAL MINISTERO NUOVI CHIARIMENTI

(Circolare n. 7619 del 30 maggio 2017 – DM 264/2016)
Il ministero dell’Ambiente è tornato nuovamente sul DM 264/2016 (cd. decreto sottoprodotti) al fine di chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’entrata in vigore del decreto stesso.
In particolare, il ministero con la circolare n. 7619 del 30 maggio 2017 ribadisce che il dm 264 del 2016 “non innova in alcun modo la disciplina sostanziale del settore”. Ne deriva che affinché un residuo possa essere considerato o meno come sottoprodotto e non come rifiuto è sempre e comunque necessaria la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006.
Invero – ha chiarito il ministero – lo scopo del decreto è quello di fornire ai soggetti interessati (operatori privati, enti di controllo, p.a.) uno strumento per “consentire una più sicura applicazione della normativa vigente” in materia di sottoprodotti ed agevolare la dimostrazione dei requisiti prescritti dalla legge.
Nella circolare viene anche evidenziato come “le modalità di prova” indicate nel decreto non vanno in alcun modo intese come esclusive e vincolanti, essendo sempre riconosciuta la piena libertà di dimostrare in altro modo e con altri mezzi la sussistenza delle condizioni necessarie per escludere un residuo dal regime dei rifiuti e poterlo trattare come sottoprodotto.
Tra le indicazioni fornite dal ministero si segnalano inoltre le seguenti:
► piattaforma di scambio tra domanda e offerta: la circolare chiarisce che l’iscrizione a tale piattaforma non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Si tratta solo di un elenco “contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell’ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi”. Ne deriva che la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo sempre e comunque legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006. Con riferimento alle modalità per procedere all’iscrizione viene ribadito che spetta alle Camere di Commercio definire le procedure e la modulistica da utilizzare.
► trasporto: la documentazione richiesta è quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.


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