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01.12.2000 - urbanistica

REGOLAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILI DEMANIO STORICO-ARTISTICO

REGOLAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILI DEMANIO STORICO-ARTISTICO REGOLAMENTO ALIENAZIONI IMMOBILI DEMANIO STORICO-ARTISTICO

Sulla G.U. n. 240 del 13 ottobre 2000 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000 n. 283 che disciplina le alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.
Il provvedimento è relativo alle:
– alienazioni dei beni immobili di interesse storico-artistico da parte degli enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) e delle Amministrazioni statali;
– richieste di concessioni o autorizzazioni all’utilizzo di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà degli enti locali.
Il testo normativo si inquadra da un lato nel più ampio disegno perseguito dallo Stato per acquisire risorse economiche finalizzato alla dismissione degli immobili non più funzionali alle attività istituzionali e dall’altro, tenendo presente il testo unico dei beni culturali ed ambientali (D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490), è finalizzato a regolamentare le alienazioni di quegli immobili che pur avendo valore storico-artistico erano stati inseriti, senza un’adeguata valutazione tecnica, nei vari piani di dimissione via via predisposti dagli enti proprietari.
Nel merito dei contenuti dell’articolato si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.
In via preliminare si segnala che l’ambito di applicazione del decreto è relativo a tutti gli immobili di interesse storico-artistico dello Stato e degli Enti locali facenti parte del demanio storico ed artistico (art. 822 cod. civ.).
In linea generale tali immobili non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento.
I beni immobili di interesse storico-artistico, costituenti il demanio (art. 822 cod. civ.), sono inalienabili quando sono:
– riconosciuti monumento nazionale (specifica norma di legge)
– beni di interesse particolarmente importante (art. 2 comma 1 lett. b D.lgs. n. 490/99)
– beni di interesse archeologico
– beni che documentano l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche e che sono riconosciuti con decreto del Ministro dei beni culturali.
L’utilizzo di questi beni (in forma diversa dall’alienazione) deve quindi essere espressamente autorizzato (concessione o convenzione) secondo le disposizioni dell’odierno Regolamento.
Gli enti proprietari (art. 3: enti locali; art. 19: Stato) trasmettono al Soprintendente regionale (Enti locali) o al Ministero (Amministrazioni statali) gli elenchi degli immobili di loro proprietà.

A. Immobili enti locali
Per gli enti locali, che dovranno aggiornare l’elenco a suo tempo redatto ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 490/99 , il termine di trasmissione è di 2 anni a decorrere dal 29 ottobre 2000. In tali elenchi sono inclusi anche gli immobili costruiti da almeno 45 anni.
Il Soprintendente regionale, nei 24 mesi successivi al ricevimento degli elenchi, individuerà sia quelli che non rivestono interesse che quelli che hanno interesse storico-artistico. Nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti o integrazioni il termine è sospeso (art. 4).
Il Soprintendente, prima di dichiarare di interesse storico un immobile costruito da almeno 45 anni, inviterà l’ente proprietario a formulare eventuali controdeduzioni (art. 4 n. 3).
L’aggiornamento degli elenchi dei beni immobili degli enti locali avverrà con cadenza minima triennale (art. 5) ed il Soprintendente adotterà i relativi provvedimenti entro 18 mesi.
Per alienare gli immobili inseriti negli elenchi sarà necessaria l’autorizzazione del Soprintendente (art. 6) da richiedere seguendo una specifica procedura (art. 7).
Nella richiesta l’ente proprietario dovrà indicare le misure di conservazione, la destinazione d’uso del bene, le modalità di pubblica fruizione, i tempi di realizzazione (art. 7 regime generale, art. 8 regime speciale per gli immobili ad uso residenziale o commerciale).
Il Soprintendente delibererà sulla richiesta di alienazione entro il termine di 120 o 90 gg (particolari categorie di beni). Il decorso di tale termine potrà essere interrotto nel caso in cui il Soprintendente richieda chiarimenti ecc. (art. 9).
L’autorizzazione non potrà essere rilasciata se l’alienazione ne pregiudichi la conservazione, l’integrità e la fruizione pubblica.
Nell’autorizzazione saranno indicate (art. 10): le misure di tutela del bene, la clausola risolutiva espressa dal contratto qualora non siano rispettate le condizioni dell’autorizzazione (art. 11), il termine per la realizzazione del programma.
L’autorizzazione è trascritta, a cura del Soprintendente, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei contratti per ogni successivo proprietario.
Si sottolinea che se all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione (art. 10 n. 9) saranno allegati i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro, l’autorizzazione “costituisce” anche approvazione dei progetti stessi per quanto attiene, al profilo della conservazione e della tutela architettonica.
Gli enti proprietari sono tenuti a comunicare sul BUR, nonché eventualmente con altre forme pubblicitarie, gli avvisi di vendita con l’indicazione del prezzo. L’immobile dovrà essere offerto in prelazione, nei 40 gg. successivi, al Ministero per i beni culturali al prezzo base (artt.12,13).
In alternativa alla alienazione gli enti proprietari potranno procedere ad assegnare il bene in concessione o a consentire l’utilizzo mediante convenzione. Anche in questi casi sarà necessaria l’autorizzazione del Soprintendente (art. 14) da rilasciarsi nel termine di 90 gg.

B. Immobili statali
Per gli immobili di proprietà statale le Amministrazioni statali debbono trasmettere gli elenchi, nell’ambito dei procedimenti di discussione e valorizzazione previsti dalla normativa vigente. Il termine varierà a seconda dei casi.
Il Ministero indicherà, nei 60 gg. successivi al ricevimento degli elenchi, sia gli immobili che non rivestono interesse artistico che quelli la cui alienazione o l’utilizzo debbono essere espressamente autorizzati.
Per alcuni immobili in uso all’amministrazione militare, probabilmente anche al fine di non interferire con le procedure già avviate (vendita tramite una struttura promozionale ad hoc), le richieste di autorizzazione non dovranno contenere il piano di valorizzazione e gli obiettivi di tutela. Gli immobili che beneficiano di questa procedura semplificata sono le installazioni militari e le caserme che hanno avuto questa destinazione d’uso sin dall’origine, gli alloggi di servizio, i magazzini, i depositi munizioni e di carburante, le stalle, i poligoni e le aree addestrative.

C. Disposizioni comuni
Nelle more dell’invio degli elenchi (art. 22) o della loro approvazione (art. 23) gli enti locali potranno avanzare richieste di autorizzazione per singoli beni sul quale il Soprintendente si esprimerà entro 120 giorni.


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