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01.11.1998 - ambiente

ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – (CONAI) – ESCLUSIONE PER LE IMPRESE EDILI

ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – (CONAI) – ESCLUSIONE PER LE IMPRESE EDILI ISCRIZIONE AL CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – (CONAI) – ESCLUSIONE PER LE IMPRESE EDILI
Con riferimento alla normativa sugli imballaggi usati e sui rifiuti di imballaggio contenuta nel Decreto legislativo n. 22/97 (c.d. decreto Ronchi), si informa che il Comitato esecutivo del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha chiarito che le imprese edili non devono iscriversi a detto Consorzio in quanto sono considerate utenti finali.
Il titolo II del decreto Ronchi “Gestione degli imballaggi” prevede che i produttori (fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni) siano responsabili della corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
I produttori hanno l’obbligo di organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio e di aderire ai consorzi per tipologie di rifiuti, oppure di mettere in atto un sistema cauzionale.
Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato (art. 38, comma 4).
La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore (art. 38, comma 10).
Pertanto le imprese edili, una volta organizzata la raccolta, dovranno restituire gli imballaggi agli utilizzatori che sono i produttori o i distributori delle materie prime imballate.

In attesa che venga organizzata la sopracitata raccolta degli imballaggi si consiglia di continuare a gestire gli imballaggi così come hanno fatto fino ad ora.
Si riporta di seguito lo stralcio del documento del CONAI.

1.3 Utente finale

Domanda) Un’azienda che acquista o riceve prodotti imballati non per cederli a sua volta imballati o sfusi, ma si limita esclusivamente ad utilizzare direttamente il prodotto imballato nella produzione di un servizio, restando a suo carico lo smaltimento del rifiuto di imballaggio così generato, è tenuta ad iscriversi al CONAI ?

Risposta) L’impresa che è esclusivamente utente finale di imballaggi non è tenuta ad iscriversi al CONAI in quanto non è né produttrice né utilizzatrice (né industriale né commerciale) di imballaggi.
A puro titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le imprese di servizi (agenzie immobiliari, agenzie assicurative, agenzie di viaggi, ecc.), gli studi professionali (avvocati, commercialisti, notai, architetti, consulenti, ecc.), le imprese artigiane come barbieri, estetisti, ciabattini, ecc., gli artigiani che acquistano componentistica che diviene oggetto del servizio di posa in opera (idraulici, elettricisti, autoriparatori, carrozzieri, installatori vari, ecc.), imprese edili che utilizzano prodotti imballati per le loro realizzazioni.
Tuttavia questa esclusione incontra due precise limitazioni:
a) qualora queste imprese, quale attività anche soltanto marginale rispetto a quella principale, svolgano attività commerciale, sono tenute ad iscriversi al CONAI come commercianti/distributori (ad esempio il parrucchiere che vende prodotti di bellezza, l’idraulico che vende accessori da bagno senza posa in opera);
b) qualora queste imprese siano importatrici dirette degli stessi prodotti imballati che utilizzano nella produzione dei loro servizi, sono obbligate ad aderire al CONAI come utilizzatori in quanto responsabili dell’emissione dell’imballaggio e del relativo rifiuto di imballaggio (che altrimenti non sarebbe gestito nell’ambito della normativa) sul territorio nazionale. In questo caso, le imprese devono ovviamente versare sugli imballaggi pieni importati il relativo contributo ambientale anche se non avviene alcuna cessione successiva del bene imballato, provvedendo direttamente alla denuncia mensile e al versamento.


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