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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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12.12.2013 - tributi

IMU – IMPORTANTE CHIARIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DELL’IMU ANCHE I FABBRICATI RISTRUTTURATI PER LA VENDITA

I fabbricati oggetto di incisivo recupero, iscritti in bilancio tra le “rimanenze” (cd. “beni merce” delle imprese di costruzioni), rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione IMU (art.2, D.L.102/2013, convertito nella legge 124/2013), a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

Pertanto, l’imposta non è dovuta già a decorrere dalla seconda rata 2013, in scadenza il prossimo 16 dicembre 2013.
Queste le conclusione cui è giunto il Dipartimento delle Finanze, in risposta a una specifica istanza presentata dall’ANCE.
Come noto, l’art.2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102 (convertito nella legge 28 ottobre 2013, n.124) prevede, al comma 1, che, a partire dalla seconda rata IMU del 2013, non è dovuta l’IMU relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Sulla base di tale disposizione, il Dipartimento delle Finanze ha ribadito che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa proceda ad interventi di incisivo recupero, consistenti in:
– restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001),
– ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001),
– ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001).
L’interpretazione ministeriale estensiva rappresenta un ulteriore risultato positivo dell’azione che l’ANCE sta conducendo per far valere l’illegittimità della tassazione IMU sull’invenduto delle imprese di costruzioni, equiparando, a tal fine, i fabbricati ristrutturati a quelli di nuova costruzione.
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato tra le “rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
Viceversa, nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione non siano ultimati, l’IMU è dovuta sul valore dell’area sottostante, ai sensi dell’art.5, co.6, del D.Lgs. 504/1992 (normativa ICI, espressamente richiamata dalla disciplina IMU). Resta, infatti, ancora da risolvere il problema della tassazione IMU delle aree “rimanenze”, per le quali sussistono i medesimi presupposti di illegittimità IMU riconosciuti per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita. In tal senso, l’ANCE continua ad essere impegnata in un’azione di modifica della norma, oltre a quella giurisdizionale diretta a far valere l’illegittimità costituzionale della tassazione IMU per il “magazzino” delle imprese edili.

 

Allegato: Risposta Dipartimento delle Finanze del 11/12/2013

 


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