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17.12.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – ATTIVITÀ ISPETTIVA – DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI – CIRCOLARE N. 43/2013

MINISTERO DEL LAVORO – ATTIVITÀ ISPETTIVA – DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI LAVORATORI – CIRCOLARE N. 43/2013

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013 del 31.7.2013, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 43/2013 dell’8.11.2013, fornisce alle proprie strutture territoriali istruzioni operative in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva
Con l’allegata circolare n. 43/2013 dell’8 novembre 2013, il Ministero del Lavoro – in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4035/2013 del 31 luglio 2013, in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva – impartisce alle proprie strutture territoriali le istruzioni operative di seguito sintetizzate.
In via preliminare, il Ministero rimarca che la citata sentenza, che si allega, si inserisce in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti.
Nel recente passato, diverse pronunce hanno ritenuto ammissibile l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della verifica ispettiva sul presupposto che l’esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati fosse secondaria di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa di quell’interesse.
Tali sentenze, in alcuni casi, fondavano le decisioni di accoglimento anche sulla possibilità, da parte dell’Amministrazione, di intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature ovvero “omissis”, attraverso i quali ottenere l’espunzione dei nominativi dei lavoratori interessati), in modo da consentire il giusto contemperamento tra gli opposti interessi in gioco.
Altre pronunce hanno, invece, ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso, a motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società sottoposta a visita ispettiva, nonché dell’esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione.
Dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all’accesso, il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 4035/2013, ha riaffermato – seppure entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso – la legittimità, per le Direzioni territoriali del lavoro, di sottrarre all’accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante la verifica ispettiva.
Nello specifico – evidenzia il Ministero del Lavoro – la suddetta sentenza chiarisce che, ferma restando la possibilità di una valutazione caso per caso, che potrebbe consentire di ritenere predominanti le esigenze difensive, non può tuttavia affermarsi, in modo aprioristico, una generalizzata prevalenza del diritto di difesa delle imprese sottoposte ad ispezione rispetto all’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti).
Ad avviso del Ministero, la sentenza in oggetto risolve anche la questione concernente la posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di accesso alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate in sede ispettiva, chiarendo come vada loro attribuita la qualifica di “controinteressati”, con il conseguente riconoscimento (anche sotto l’aspetto del procedimento amministrativo) di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati solidali diversi dal datore di lavoro.


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