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17.12.2013 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO – INTERPELLO N. 28/2013

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO – INTERPELLO N. 28/2013

Si informa che con l’interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione della disciplina dei  contratti di solidarietà espansivi, di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984.
In particolare il Dicastero, con riferimento alla possibilità di usufruire del contributo relativo ai contratti di solidarietà espansivi anche nel caso in cui si sia proceduto, contestualmente alla riduzione stabile dell’orario di lavoro, all’assunzione di personale “in eccedenza” tale da comportare un incremento complessivo degli occupati, ha chiarito quanto segue.
Essendo l’agevolazione in parola connessa al “bilanciamento” tra riduzione dell’orario di lavoro e assunzione di nuovo personale, la stessa non potrà riguardare le assunzioni in eccedenza, ma spetterà limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Tale interpretazione risulta essere, tra l’altro, sostenuta anche dall’Inps il quale, con il Messaggio n. 7787/1984 e con la Circolare n. 1/1987, oltre ad aver sostenuto che il beneficio deve essere subordinato al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario di lavoro e all’assunzione di nuovi lavoratori, ha altresì chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”.Pertanto, l’assunzione in eccedenza non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione che costituisce un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti legali.


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