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25.11.2013 - lavoro

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013

INPS – ART. 29 LEGGE 341/95 – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2013

E’ possibile presentare all’Inps la domanda per poter usufruire, per l’anno 2013, della riduzione contributiva dell’11,50% prevista nel settore edile dall’art. 29 della Legge n.341/95.
Con messaggio n. 11999/2013, che qui di seguito si riepiloga, l’Inps ha impartito le prime istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione contributiva in parola.
La riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

1) Disciplina della riduzione contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data, e sino all’adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Con il messaggio in commento l’Inps, in previsione dalla scadenza del 31 luglio 2013, ha chiarito che le imprese edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l’anno precedente, pari all’11,50 per cento, salvo conguaglio, come già chiarito in precedenti istruzioni dell’Inps e in particolare con la circolare n. 28/2013 (cfr. Not. n. 3/2013).

2) Istruzioni Inps
L’Istituto, con il messaggio n. 11999/2013, ha dettato le istruzioni per l’applicazione della riduzione in parola rinviando a quanto già precisato nelle istruzioni fornite per il godimento della riduzione per l’anno 2012.

Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2013, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2.
Dal 1° gennaio 2008 vige una nuova classificazione denominata ATECO 2007 non ancora recepita dall’Inps. Al fine di consentire una agevole verifica della posizione della singola impresa, sul sito del Collegio in calce alla presente circolare, è riportata una tavola di raccordo tra i codici Istat (utilizzati dall’Inps) e i nuovi codici ATECO 2007.
Si ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano:
– l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
– l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2013 è fissato nella misura dello 0,27% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 2/2013).
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,27% in parola.
La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione contributiva ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo Rid-Edil):

1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
Come detto, ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l’invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l’impresa non deve inviare nulla alla DTL;
– non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.
– è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l’impresa deve inviare alla DTL l’autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 prima della richiesta dello sgravio dell’11,50% in parola.

Modalità operative
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva in parola, devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del nuovo modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “Invio Nuova Comunicazione” della sezione “Comunicazioni ON-LINE”, nel “Cassetto previdenziale Aziende” del sito internet dell’Inps.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, sarà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale dell’impresa. Alle imprese ammesse al beneficio l’Istituto assegnerà il codice di autorizzazione “7N”.
Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l’ammontare complessivo della riduzione contributiva:
– per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2013”, esponendo le somme con il codice causale “L207” nell’elemento nell’elemento di .
– per il mese di competenza si dovrà indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia esponendo la somma con il codice causale “L206” nell’elemento di .
Si evidenzia infine che, in assenza del Decreto Ministeriale, il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre 2013, data entro la quale dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. Si fa riserva di fornire le ulteriori istruzioni operative che l’Istituto eventualmente emanerà.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2013.

Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013
Imprese industriali con più di 15 dipendenti
35,28%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti
34,68%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane
32,63%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione contributiva

* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell’Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2013 fissato nella misura dello 0,27%).


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