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06.12.2002 - tributi

IVA – NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITÀ UTILIZZABILI DAL 1/1/2003

IVA – NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’ UTILIZZABILI DAL 1/1/2003 IVA – NUOVI MODELLI DI DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’ UTILIZZABILI DAL 1/1/2003

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2002 sono stati approvati i nuovi modelli anagrafici che i contribuenti Iva dovranno utilizzare a partire dal 1° gennaio 2003 per presentare le dichiarazioni previste dall’articolo 35, del Dpr n. 633/1972.
Chi esercita un’attività rilevante agli effetti dell’Iva, ha, infatti, l’obbligo di presentare, entro i trenta giorni successivi alla data in cui si è verificato il presupposto, le dichiarazioni di inizio attività, di variazione dati e cessazione dell’attività.
I vecchi modelli AA7/6 e AA9/6 continuano, quindi, a essere utilizzati dai soggetti interessati fino al 31 dicembre 2002.
I nuovi modelli AA7/7, riservati ai contribuenti diversi dalle persone fisiche (società, enti, eccetera), e AA9/7, riservati alle persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi), pur mantenendo sostanzialmente immutata la struttura della precedente versione (approvata con decreto ministeriale 16 dicembre 1994), contengono molte novità che derivano dalla profonda revisione che il quadro normativo Iva ha subito negli ultimi anni.
Nei modelli e nelle istruzioni sono state anzitutto recepite le disposizioni contenute nel nuovo testo del citato articolo 35, in primo luogo le notevoli semplificazioni introdotte con riferimento alle modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche che, si ricorda, possono essere presentate a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, o inviate per posta tramite raccomandata, o in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato.
E’ prevista, altresì, la presentazione presso l’ufficio del registro delle imprese, non appena sarà varata l’integrazione della relativa modulistica da parte del ministero delle Attività produttive, come espressamente previsto nel provvedimento di approvazione del 12 novembre 2002.
Si segnala, inoltre, che al fine di rendere pienamente operativa la disposizione recata dal comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 35, ove è previsto che, in caso di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive comportanti l’estinzione del soggetto trasformato, la presentazione della dichiarazione anagrafica sia a carico esclusivo del soggetto risultante dalla trasformazione, sono stati completamente ristrutturati il quadro D del modello AA7 e il quadro E del modello AA9.
La compilazione di questi quadri, richiesta solo quando si verificano particolari eventi che coinvolgono più soggetti d’imposta (fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda), consente all’amministrazione finanziaria di acquisire, dall’unica dichiarazione presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione, i dati relativi ai diversi soggetti coinvolti riducendo, nello stesso tempo, gli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.
I nuovi modelli anagrafici contengono anche diverse semplificazioni per quanto riguarda le modalità di compilazione. Tra queste, si segnala, in particolare, quella relativa ai casi di comunicazione delle variazioni.
In tali ipotesi, infatti, per rendere più agevole l’adempimento dichiarativo che sorge tutte le volte che si verifica la variazione di uno degli elementi in precedenza comunicati, costituiscono oggetto di comunicazione unicamente i dati variati.
I contribuenti interessati, pertanto, non dovranno più compilare integralmente il modello, ma soltanto i campi relativi ai dati che hanno subito modifiche, oltre, ovviamente, gli elementi identificativi del contribuente, necessari per la corretta acquisizione della dichiarazione nell’archivio anagrafico.
I quadri relativi ai dati che più frequentemente sono oggetto di variazione – ad esempio depositari delle scritture contabili, soci e rappresentanti, attività esercitate e luoghi di esercizio – richiedono la barratura della casella A, per comunicare un nuovo depositario, un nuovo socio, l’apertura di una nuova sede, eccetera, o della casella C, per comunicare la chiusura di una sede, la sostituzione di un depositario, l’esclusione di un socio, eccetera.
Per quanto riguarda la struttura dei modelli in esame, si evidenzia, inoltre, la soppressione del quadro O, “opzioni e revoche”, presente nella versione attualmente in uso, ma non più utilizzabile dopo l’entrata in vigore del Dpr n. 404/2001.
Tale decreto, infatti, ha modificato l’articolo 2, del Dpr n. 442/1997, prevedendo anche nei confronti dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, l’obbligo di comunicare le opzioni e le revoche in materia di Iva e di imposte dirette, utilizzando esclusivamente il quadro VO della predetta dichiarazione annuale, da presentare, in questo caso, in allegato alla dichiarazione dei redditi.
La nuova versione dei modelli AA7 e AA9, nell’ottica dell’estensione del trattamento informatizzato dei dati che il contribuente è tenuto a fornire all’amministrazione finanziaria, offre anche idonea collocazione a diverse comunicazioni che fino a oggi dovevano essere effettuate mediante lettera raccomandata indirizzata all’ufficio.
In particolare, l’imprenditore individuale potrà comunicare, ai sensi dell’articolo 124, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, l’inizio della fase di liquidazione ordinaria dell’impresa, barrando nel modello AA9/7, la casella L del quadro A.
Inoltre, l’affittuario potrà comunicare, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Dpr n. 633/1972, che nel contratto d’affitto è stato espressamente previsto il trasferimento in suo favore del beneficio di utilizzazione del plafond costituitosi in capo al locatore, barrando la casella 4, presente nel quadro D del modello AA7/7 e nel quadro E del modello AA9/7.
La compilazione, invece, del nuovo quadro H previsto in entrambi i modelli, consentirà di comunicare, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Dpr n. 441/1997, l’esistenza di un rapporto di rappresentanza e tale comunicazione ne costituirà prova al fine di superare la presunzione di cessione che opera nei confronti dei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività né in quelli dei suoi rappresentanti.


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