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06.12.2002 - lavoro

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI. DECISIONE SFAVOREVOLE PER LE AZIENDE

INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI DECISIONE SFAVOREVOLE PER LE INAIL – RICORSI CONTRO L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI DECISIONE SFAVOREVOLE PER LE AZIENDE

Il contenzioso amministrativo in materia di applicazione delle tariffe dei premi è attualmente disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto una netta demarcazione fra le competenze decisionali del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL e quelle delle singole Sedi territoriali dello stesso Istituto, attribuendo:
‑ a queste ultime, in via esclusiva e definitiva, i ricorsi contro i provvedimenti in tema di oscillazione del tasso medio nel primo biennio di attività, di oscillazione del tasso medio “per andamento infortunistico” dopo il primo biennio e di oscillazione del tasso supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi;
‑ al Consiglio di Amministrazione, invece, sempre in via esclusiva e definitiva, i ricorsi in tema di oscillazione del tasso “per prevenzione” dopo il primo biennio, di inquadramento dei datori di lavoro (nei casi in cui venga disposto direttamente dall’INAIL) e di applicazione delle tariffe dei premi, per gli aspetti non attribuiti alle Sedi periferiche.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001 è stato successivamente commentato dalla Direzione Generale dell’Istituto.
Fra le precisazioni di più immediato interesse operativo fornite dall’INAIL, si sottolineano quelle concernenti:
‑ l’ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto, riferito ai provvedimenti notificati dall’INAIL a far data dal 18 agosto 2001;
‑ il termine di trenta giorni per la proposizione dei ricorsi, ritenuto “ordinatorio” e non “perentorio”, salvo che per gli aspetti connessi all’applicazione dell’art. 45 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (norma che consente, in caso di contenzioso, di effettuare il pagamento del premio assicurativo in base al tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato ovvero, in caso di prima applicazione delle Tariffe, in base al tasso medio nazionale, salvo conguaglio per l’eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta);
– la possibilità dell’INAIL di provvedere d’ufficio all’annullamento degli atti impugnati anche successivamente all’inutile decorso dei termini previsti per la decisione dei ricorsi, da parte delle Sedi periferiche o del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (rispettivamente, centoventi e centottanta giorni).
Con particolare riferimento ai conguagli eventualmente dovuti dai datori di lavoro, in caso di decisione ad essi sfavorevole, la Direzione Generale dell’INAIL è nuovamente intervenuta, sul tema in oggetto, con circolare n. 61 del 28 ottobre 2002, rettificando i criteri applicativi in precedenza dettati.
Va premesso, a tale proposito, che il citato art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 – come modificato dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, di conversione del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 – stabilisce, al comma 2, che i conguagli di premio devono essere maggiorati di una “somma in ragione d’anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione”.
Circa la misura di detto interesse, l’INAIL, in conformità alle istruzioni contenute nella circolare n. 8 del 14 marzo 1994, aveva sino ad ora provveduto al calcolo delle maggiorazioni sulla base del tasso dell’interesse di differimento e di dilazione in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Come emerge dalla nota in commento, tale disciplina è ritenuta ancora applicabile ai soli ricorsi proposti a far data dal 18 agosto 2001 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001) e decisi entro i termini fissati (centoventi o centottanta giorni, secondo le competenze individuate dal predetto decreto).
Nelle ipotesi, invece, in cui i ricorsi, presentati dal 18 agosto 2001 in avanti, vengano respinti oltre i termini su indicati, il calcolo degli interessi sulle differenze di premio dovrà essere effettuato applicando il tasso (ovvero gli eventuali diversi tassi) di differimento e di dilazione in vigore nel periodo intercorrente fra la data di scadenza del titolo originario contestato e quella di scadenza del pagamento fissata in seguito alla decisione sfavorevole del ricorso.
Secondo quanto precisato dall’INAIL, questo secondo criterio di calcolo trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti gravati da impugnativa prima del 18 agosto 2001, ma per i quali la reiezione sia intervenuta in epoca successiva a tale data.
Il nuovo criterio mira, in sostanza, ad attenuare l’onerosità del precedente meccanismo di calcolo, che, rapportando rigidamente la suddetta maggiorazione al tasso di differimento e di dilazione in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato dall’azienda, non consentirebbe, relativamente ai procedimenti in corso caratterizzati da fasi istruttorie di particolare complessità e durata, di scontare, in favore delle imprese interessate, il progressivo ridimensionamento fatto registrare negli ultimi anni dai tassi di differimento determinati ai sensi di legge.
Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, e dell’art. 14 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 l’interesse di differimento e dilazione è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti percentuali.
Sulla base delle richiamate disposizioni, tale interesse, a decorrere dal 14 novembre 2001, è stato determinato nella misura del 9,25% in ragione d’anno.


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