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09.12.2002 - tributi

IVA – ACCONTO DI DICEMBRE

ACCONTO IVA, SI AVVICINA LA SCADENZA IVA – ACCONTO DI DICEMBRE

Si ricorda che entro il 27 dicembre 2002 i soggetti passivi IVA dovranno eseguire il versamento dell’acconto IVA. La determinazione di tale importo si effettua facendo riferimento alle liquidazioni relative al:
– mese di dicembre per i contribuenti mensili (codice tributo 6013);
– quarto trimestre per i contribuenti trimestrali ordinari (codice tributo 6035);
– quarto trimestre per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’ex art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (codice tributo 6035).

Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello unificato F24 in euro:
– in una banca convenzionata;
– presso il concessionario della riscossione;
– presso gli uffici postali abilitati;
– on line tramite collegamento telematico al sito dell’Agenzia delle Entrate.

E’ opportuno ricordare che l’acconto non può essere rateizzato ma può costituire oggetto di compensazione. Inoltre, i contribuenti trimestrali ordinari, così come precisato dall’Amministrazione finanziaria, non devono includere nell’ammontare di riferimento l’importo della maggiorazione dell’1% a titolo di interessi (CM 11/12/93, n.40).

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti mensili e trimestrali sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento della disciplina IVA. In particolare, l’obbligatorietà della disciplina matura quando si sono verificate le seguenti condizioni:
– il soggetto passivo IVA esisteva nel periodo d’imposta precedente e risulta attivo nell’anno in corso;
– esisteva una posizione debitoria di tributo per il periodo d’imposta precedente e ne risulta attiva una per l’anno in corso.
Restano, pertanto, esclusi dal versamento i contribuenti che:
– hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o del periodo d’imposta oggetto dell’acconto;
– hanno cessato l’attività nel corso dell’anno o del periodo d’imposta oggetto dell’acconto e in particolare:
1. entro il 30 novembre 2002 per i contribuenti mensili;
2. entro il 30 settembre 2002 per i contribuenti trimestrali;

– risultavano a credito:
1. nel mese di dicembre 2002, se contribuenti mensili;
2. nel quarto trimestre 2002, se contribuenti trimestrali;
– nell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente hanno registrato:
1. un credito d’imposta;
2. un importo dovuto a titolo di acconto pari a € 103,29;
– presumono per l’ultimo mese dell’anno, i soggetti mensili, o per il quarto trimestre, i soggetti trimestrali di chiudere la contabilità IVA per il 2002 con:
1. un credito d’imposta;
2. un importo dovuto a titolo di acconto pari a € 103,29;
– nel periodo d’imposta di riferimento hanno posto in essere e annotato solo operazioni esenti e/o non imponibili

Determinazione dell’acconto Per la determinazione dell’acconto è possibile scegliere il più conveniente tra i seguenti criteri di calcolo:
– metodo storico;
– metodo revisionale;
– metodo analitico.

Metodo storico Con questo metodo, l’acconto IVA si determina calcolando l’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato:
– per il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (contribuenti mensili)
– nella dichiarazione annuale IVA 2002 o dal Mod. Unico 2002 (contribuenti trimestrali ordinari)
– per il quarto trimestre dell’anno precedente a quello di riferimento (contribuenti trimestrali speciali).
Il versamento preso a base di calcolo deve essere considerato al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Quindi, l’ammontare su cui calcolare l’acconto per il 2002, in applicazione di tale metodo, è dato dalla somma dell’acconto IVA corrisposto entro il 24 dicembre 2001, e del saldo versato rispettivamente:
– entro il 16 gennaio 2002, per i contribuenti mensili;
– entro il 16 marzo 2002 ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale (UNICO 2002), per i contribuenti trimestrali per opzione;
– entro il 16 febbraio 2002, per i contribuenti trimestrali di cui all’ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.
Bisogna ricordare che l’acconto va calcolato prendendo in considerazione anche eventuali versamenti di imposta effettuati dopo la scadenza naturale. Bisogna, ad esempio, tenere conto sia dell’IVA pagata in ritardo e per la quale si è beneficiato del ravvedimento operoso, sia delle somme corrisposte a titolo di imposta, per accertamenti intercorsi prima del versamento dell’acconto dovuto per il 2002.

Metodo previsionale Il secondo comma dell’art. 6 della legge n. 405/1990 consente di commisurare l’acconto l’IVA, invece che sull’imposta che risulta dovuta per il periodo di riferimento precedente, su quella che il contribuente prevede di dover versare per il mese di Dicembre 2002 per i mensili, ovvero per l’ultimo trimestre 2002 per i trimestrali. Tale metodo fa riferimento anche ad operazioni (attive e passive) da effettuare successivamente al termine previsto per il relativo versamento.
Al fine di rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Una volta determinata la base di commisurazione dell’acconto, il relativo importo andrà calcolato applicando alla base stessa la percentuale dell’88%.
E’ del tutto evidente che se da un lato tale metodo consente di pagare l’acconto in base a quello che effettivamente si presume di dover versare, dall’altro espone il contribuente ad un eventuale errore di stima e ad una conseguente sanzione. Può, infatti, accadere che il contribuente si trovi a versare, a titolo di acconto, un importo inferiore a quello effettivamente dovuto. Per questo motivo, l’art. 6, comma 5, della legge 405/1990 prevede un margine di tolleranza per l’applicazione delle sanzioni dovute nel caso di insufficiente versamento dell’acconto; la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni stesse, qualora l’importo versato a tale titolo dovesse risultare inferiore all’ammontare effettivamente dovuto per non più del 5%.

Metodo analitico delle operazioni eseguite In alternativa ai metodi precedentemente esposti, l’obbligo relativo agli acconti può essere adempiuto anche mediante il versamento del 100% dell’importo risultante dall’effettuazione della cosiddetta liquidazione straordinaria relativa al periodo:
1° dicembre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti mensili;
1° ottobre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti trimestrali.
In altrI termini, l’entità dell’acconto è pari al 100% dell’imposta risultante a debito del contribuente in base ad un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa a:
1) operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) nel periodo:
1° dicembre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti in regime di liquidazione mensile
1° ottobre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti in regime di liquidazione IVA trimestrale;
2) operazioni poste in essere ma non ancora fatturate o registrate:
dal 1° novembre al 20 dicembre se trattasi di contribuenti mensili
fino al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali
3) operazioni annotate nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
1° dicembre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti mensili
1° ottobre 2002 – 20 dicembre 2002 per i contribuenti trimestrali.

Sanzioni L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto determina l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.
Usufruendo del ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a :
– un ottavo (1/8 del 30% = 3,75%) se si procede alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
– un quinto (1/5 del 30% = 6%) se si procede alla regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.


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