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10.02.2014 - lavori pubblici

IMPORTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO FARE

E’ emerso da parte di alcune stazioni appaltanti il problema della definizione dell’importo della cauzione definitiva che le imprese devono presentare per la sottoscrizione del contratto, dopo le modifiche normative introdotte dalla legge di conversione del Decreto Fare, in vigore dallo scorso 21 agosto 2013.

In particolare si pone la questione della definizione della quantificazione della cauzione in rapporto all’importo di aggiudicazione.

La norma che disciplina la cauzione definitiva che l’aggiudicatario dell’appalto deve presentare per l’esecuzione dei lavori è contenuta nell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 che così recita:

“Art. 113. Cauzione definitiva

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’articolo 75, comma 7.”

In sede di conversione in legge del Decreto Fare è stata introdotta una disposizione che, nell’ambito dell’art. 82 del Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, sembrerebbe prevedere che il bando di gara debba determinare l’importo, sul quale formulare l’offerta, al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tenuto conto anche delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Pertanto i bandi di gara e le lettere di invito, nonché i capitolati, redatti dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della norma)  dovranno riportare in evidenza le 3 voci distinte tra oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), costo della manodopera (non soggetto a ribasso) e importo dei materiali (soggetto a ribasso).

Se ne deduce che l’importo contrattuale è dato dalla somma di:

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) + costo della manodopera (non soggetto a ribasso)+ importo dei materiali ribassato.

La cauzione sarà determinata come sopra, individuando la percentuale di ribasso rapportando l’importo contrattuale rispetto all’importo a basta d’asta.


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