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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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11.02.2014 - lavoro

INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2014

Con circolari nn. 12, 15, 18 e 20 l’Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1° gennaio 2014, facendo riserva di pubblicare quanto prima le nuove tabelle con le aliquote contributive.
Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile.

1) Importo massimale cassa integrazione guadagni
Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l’Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal 1° gennaio 2014. I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2014 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.098,04

(comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 969,77

euro 913,14

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.163,72

euro 1.095,76

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.098,04

(comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.165,58

euro 1.097,51

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%

euro 1.398,70

euro 1.317,02

 

2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento)
Con circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 l’Inps ha comunicato il valore del massimale mensile di Aspi che, per l’anno 2014, è pari ad euro 1.192,98.
Conseguentemente, per l’anno 2014, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, è pari ad euro 489,12 (ossia il 41% di 1.192,98). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.467,36.
L’art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero ) così come modificato dall’articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stabilisce che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all’Aspi, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015);
– dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
– risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore;
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l’esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

3) Minimale contributivo
L’Inps con circolare n. 20 del 6 febbraio 2014 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno 2014 che sono così determinati:

– Dirigenti                           euro     131,63
– Impiegati e Operai           euro     47,58

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,14.

4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la circolare n. 20/2014, ha comunicato che tale limite è fissato per l’anno 2014 in euro 46.031,00. Pertanto per l’anno in corso l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l’importo mensile di euro 3.836,00 (rapportato a 12 mensilità).
Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l’importo della contribuzione aggiuntiva dell’1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è “un di cui” del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2014 ad euro 100.123,00, come comunicato dall’Istituto con la circolare n. 20/2014.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

6) Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello stato
Per l’anno 2014 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.082,08.
L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l’anno 2014 tale limite è fissato in euro 2.082,08.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico – limiti di reddito mensile anno 2014
L’Inps con circolare n. 182/2013 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2014 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2014 sono così determinati:
– euro 706,11 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– euro 1235,69 mensili per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo – e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale – per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2014 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.

8) Previdenza complementare – TFR conferito al fondo di tesoreria
Con la circolare n. 15/2014, l’Inps ha confermato che , per l’anno 2014, la misura dell’esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, è pario allo 0,28%.
Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.
Tale esonero – aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) – è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali.
Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall’anno 2014.
Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la percentuale di esonero è stata fissata, rispettivamente, in 0,21, 0,23, 0,25 e 0,26 punti percentuali.
Relativamente all’anno 2014, l’esonero di cui trattasi viene riconosciuto nella misura di 0,28 punti percentuali.
Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, la Direzione Generale dell’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008).

9) Aliquota gestione separata
L’Inps con circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Per effetto di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dalla Legge n. 134/2012, a partire dal 1° gennaio 2014, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata. Per gli iscritti che siano lavoratori autonomi, titolari di partita Iva e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata rimangono ferme le aliquote del 2013.
Per l’anno 2014 rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2014, è pari allo 0,72%.
Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l’anno 2014 ad euro 100.123,00.
Il quadro definitivo, per l’anno 2014, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente:

a) soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria,
per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 22,00% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00.

b) soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie,
per i quali le aliquote sono diversificate a seconda che si tratti di:

– Collaboratori e figure assimilate
per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 28,72% (28% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00;

– Liberi Professionisti
per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 27,72% (27% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2014 ad euro 100.123,00.

Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.

REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2014
Con la circolare n. 20/2014 l’Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2014, dei nuovi importi di cui ai punti 3), 4 e 5). In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2014, da effettuarsi entro il 16 maggio 2014, le imprese:
– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.


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