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21.03.2014 - tributi

CONDOMINIO – SEMPLIFICAZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO PER I LAVORI STRAORDINARI

Confermato, anche durante la conversione nella legge n. 9/2014 (di recente pubblicazione nella GU n. 43 del 21/2/2014) il chiarimento normativo introdotto dall’articolo 1 co. 9 lett. d) del Dl “Destinazione Italia” in tema di funzionamento del fondo cassa per i lavori condominiali relativi alle innovazioni o alle manutenzioni straordinarie.
La legge di riforma del condominio entrata in vigore a giugno 2013 ha previsto, infatti, (art. 1135 punto 4 codice civile) la creazione “obbligatoria” di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria o di innovazioni deliberati dall’assemblea.
L’intento del legislatore va ravvisato nell’esigenza di far dotare, in tempo, il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che, di norma, sono piuttosto rilevanti venendo per certi versi anche a tutelare l’impresa alla quale viene affidata l’opera da realizzare. Ciò detto, la formula utilizzata, piuttosto generica induce a ritenere che la mancata costituzione del fondo, contestualmente alla delibera di approvazione dei lavori possa portare oltre a un vizio di validità della delibera stessa anche all’impossibilità di procedere con l’affidamento dei lavori.
Da più parti è stata invocata una modifica normativa volta a dirimere gli aspetti controversi.
L’art. 1, comma 9, lettera d) del Decreto Legge è intervenuto attraverso una positiva integrazione al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile a precisare che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
La modifica apportata consente così di mantenere intatta le tutela per le imprese cui venissero affidati i lavori nel condominio semplificando però la gestione degli accantonamenti nel fondo cassa. In questo modo si evita, infatti, che i proprietari interessati alle spese per tali lavori non si vedranno costretti a sborsare fin da subito la quota loro spettante. Il meccanismo di accantonamento frazionato funziona però solo laddove vi sia un contratto di appalto con il quale si affidano i lavori ad una impresa e quando nello stesso le parti abbiamo concordato il pagamento in base agli stati di avanzamento lavori.

 


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