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21.03.2014 - lavori pubblici

NELLE OFFERTE A CORPO IN CASO DI DISCORDANZA TRA GLI IMPORTI DELL’OFFERTA E DEL COMPUTO METRICO PREVALE QUELLO DELL’OFFERTA

(TAR Calabria Reggio Calabria sez. I 13/2/2014 n. 107)

In una gara d’appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dalla concorrente, prevale comunque il primo in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell’ammontare dell’offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell’apposito documento.

. . . omissis . . .

Invero, si osserva che in una gara d’appalto con offerte a corpo, nel caso di discordanza tra l’importo dell’offerta economica e quello risultante dal computo metrico estimativo pure prodotto dalla concorrente, prevale comunque il primo in quanto non può riconoscersi un valore negoziale al secondo tale da incidere nell’ammontare dell’offerta, che resta fissata dal ribasso esplicitamente indicato come tale nell’apposito documento.
Invero, con una recente pronuncia, avente ad oggetto una fattispecie in cui l’aggiudicazione avveniva con offerta a corpo tramite ribasso sull’elenco prezzi, il Tribunale ha avuto di modo di affermare che, sulla base dell’art. 53, comma 4 del codice appalti e dell’art. 118 comma 2 del DPR 207/2010 (il quale esplicitamente prevede che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale” tanto che la stessa disposizione si premura di precisare che “prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”), atteso il valore non negoziale del prezziario a corredo, chiaramente sancito dall’art. 118 cit., l’eventuale incongruenza tecnica, quantitativa ed economica di singoli prezzi, non può essere valorizzata in sede di giudizio estrinseco di ammissibilità formale dell’offerta dal momento che ciò che vale, in proposito, è solo il ribasso complessivo sulla base d’asta (cfr. TAR Reggio Calabria, 8 novembre 2013, nr. 603; sul rapporto tra elenco prezzi analitico ed offerte a corpo, vedasi anche Consiglio di Stato, VI, 4 agosto 2009, nr. 4903, secondo cui “in un appalto a corpo, in cui è stato offerto un prezzo complessivo, l’elenco prezzi analitico è irrilevante. Esso può acquisire rilevanza in fase di esecuzione dell’appalto, per quantificare il prezzo di eventuali varianti; ma, a tal fine, non è indispensabile che lo sviluppo dell’elenco prezzi (moltiplicazione dei prezzi delle singole voci per le relative quantità e sommatoria) dia come risultato il prezzo complessivo offerto in gara. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 134 comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999, in caso di varianti, il prezzo si determina secondo i prezzi di contratto (da intendersi non già come i prezzi a base di gara, bensì come quelli offerti dal concorrente e poi inseriti nel contratto”).

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